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Ici, le rendite catastali non hanno valore retroattivo

17/05/2005 - 16/05/2005 In attesa dell`accatastamento vanno dichiarati i valori desunti da immobili similari Ici, vale la rendita presunta Ma i Comuni potranno rettificare i dati - Per la Corte le tariffe definitive non si applicano al passato Le rendite catastali non possono essere applicate retroattivamente ai fini Ici, ma in attesa dell`accatastamento il contribuente ha l`obbligo di dichiarare la rendita provvisoria. E` quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 3233/05 che ha interpretato, per la prima volta, la previsione contenuta nell`articolo 74, comma 1, della legge 342/00. La norma. Secondo il comma 1 dell`articolo 74, a partire dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi delle rendite catastali hanno efficacia dalla data della loro notificazione a cura degli uffici del Territorio. Sulla corretta applicazione di questa disposizione e` in corso una controversia diffusa tra Comuni e contribuenti, questi ultimi confortati dalla circolare 4/2001 del ministero delle Finanze. Secondo i Comuni, la norma avrebbe solo una portata procedimentale poiche` si occuperebbe dell`efficacia dei provvedimenti attributivi delle rendite, e non degli effetti degli stessi ai fini delle imposte. In forza di questa impostazione, dunque, l`articolo 74 avrebbe solo la funzione di imporre la notifica delle rendite, prima della loro utilizzazione da parte degli enti impositori, anche per consentire ai contribuenti di contestare le disposizioni con ricorso davanti ai giudici tributari. Una volta notificato l`atto catastale, la rendita troverebbe applicazione ai fini Ici per tutte le annualita` pregresse, in conformita` al dettato dell`articolo 11, comma 1, del Dlgs 504/92. Secondo i contribuenti e le Finanze, invece, la norma avrebbe sancito la irretroattivita` delle rendite, di modo che, sino a quando non viene attribuita la tariffa catastale, il fabbricato non dovrebbe scontare l`Ici neppure attraverso una rendita presunta. La sentenza. La Cassazione, pur esaminando una rendita attribuita alla fine del 1999 (non quindi nel 2000), ha ritenuto di dover far riferimento al primo comma dell`articolo 74. La Corte ha osservato che la norma in esame non consente di applicare retroattivamente le rendite catastali. La sentenza ricorda, tuttavia, che per i fabbricati privi di rendita l`articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 504/92 impone l`obbligo di dichiarare una tariffa desunta da immobili similari. La pronuncia della Cassazione rileva inoltre che il Comune ricorrente non aveva mosso alcuna obiezione sulla determinazione della rendita presunta e la tesi dell`ente e` stata rigettata. Le conseguenze. La decisione, che non sembra totalmente favorevole alla tesi delle Finanze, apre nuove prospettive. Anzitutto, diversamente da quanto sostenuto nella circolare 4/2001, la Cassazione conferma l`obbligo di dichiarare la rendita presunta in presenza di immobili non ancora accatastati. Coerentemente, sembra che la sentenza affermi il correlato potere del Comune di verificare la correttezza della rendita provvisoriamente adottata dal contribuente. Si profila quindi la possibilita` di emettere un avviso di accertamento per infedele o omessa dichiarazione di rendita presunta, con sanzioni e interessi. Sinora, invece, le amministrazioni erano orientate a recuperare solo la differenza d`imposta determinata raffrontando la rendita presunta con quella definitiva. La novita` della Finanziaria. Nel dibattito si inserisce la procedura prevista nei commi 336 e 337 della legge 311/04 che disciplina il recupero dell`Ici sui fabbricati non dichiarati in Catasto o con rendita non corrispondente alla situazione effettiva. Si dispone, in particolare, che i contribuenti siano invitati ad aggiornare la situazione catastale, attraverso la procedura Docfa; in mancanza, vi provvede d`ufficio l`agenzia del Territorio, a spese dell`interessato. La rendita cosi` attribuita ha effetto, Ğin deroga alle vigenti disposizioniğ, a partire dall`anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare l`originaria variazione catastale. La deroga, secondo l`interpretazione preferibile, e` rivolta proprio all`articolo 74 della legge 342/00. Alla luce di questa pronuncia della Corte di Cassazione si avrebbe che: a) le rendite catastali sono, in linea di principio, irretroattive; b) in attesa dell`attribuzione delle rendite, i contribuenti dovrebbero comunque dichiarare una rendita presunta controllabile dai Comuni; c) nella speciale procedura della legge 311/04, le rendite potrebbero essere eccezionalmente applicate anche per le annualita` pregresse. Resta da chiarire se, in quest`ultima ipotesi, i Comuni avrebbero anche il potere di applicare le sanzioni e gli interessi. Luigi Lovecchio Il Sole 24 Ore