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> EDILIZIA PRIVATAFallimenti immobiliari: prossima la pubblicazione del decreto04/07/2005 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 giugno scorso lo schema di decreto legislativo relativo all`attuazione della delega prevista dalla legge 2 agosto 2004 n. 210 in materia di ``Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire``.
Il provvedimento e` ora alla firma del Capo dello Stato, quindi sara` trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione ed entrera` in vigore 15 giorni dopo.
Si chiude cosi` questa seconda importante fase di un provvedimento con il quale si intende imprimere trasparenza e dare garanzie per gli utenti del settore immobiliare.
L`ANCE, ha sostanzialmente condiviso gli obiettivi generali della legge 210 partecipando attivamente al dibattito per la redazione del decreto legislativo conseguendo risultati importanti, in particolare per la graduale entrata in vigore del provvedimento, per i contenuti del contratto preliminare, per l’obbligo al frazionamento e cancellazione del mutuo e dell’ipoteca.
Relativamente alla fideiussione a garanzia degli acconti versati dai promissari acquirenti si ricorda che le indicazioni espresse nell`Ordine del giorno a suo tempo approvato dalla Camera e poi nei Pareri delle Commissioni parlamentari di Senato e Camera promossi dall’ANCE, nel testo definitivo del decreto hanno trovato accoglimento con il richiamo all’art. 1938 Cod. Civ. che consente di sottoscrivere fideiussioni per obbligazioni future con la previsione dell`importo massimo garantito.
Si evidenzia che l`ANCE sta proseguendo le sue azioni tendenti ad ottenere, da un lato, una modifica legislativa che consenta anche di sottoscrivere singole fideiussioni per ogni acconto ricevuto e, dall`altro, di raggiungere un`interpretazione condivisa con le altre associazioni di categoria dell`attuale normativa in modo da ridurre al minimo l`impatto sulle imprese in particolare per quanto riguarda i riflessi sugli affidamenti.
Si fa altresi` presente che l`ANCE a breve termine divulgherà alcuni schemi contrattuali tipo di contratto preliminare, proposta unilaterale di acquisto ecc. che soddisfano i requisiti della legge 210.
Tra i risultati positivi conseguiti si deve ricordare l`applicazione delle garanzie solo agli interventi per i quali il permesso di costruire sara` richiesto successivamente all`entrata in vigore del decreto, la garanzia postuma limitata ai soli gravi difetti e non anche ai vizi come inizialmente proposto, i contenuti del contratto preliminare che non subiscono ulteriori appesantimenti rispetto alle previsioni della legge 210 e la definizione di stato di crisi del costruttore.
Rinviamo, per un commento sulla nuova normativa, alla Circolare n. 6/2005 ed alla nota allegata.
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