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Autotrasporto: prime indicazioni per la patente a punti

16/05/2005 - 10/02/2005 Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 relativa alla decurtazione dei punti sulla patente ed all`obbligo di comunicare il nominativo del conducente nei 30 giorni successivi alla notifica, e` rimasto irrisolto il problema dei verbali notificati prima del 26 gennaio 2005 (data da cui decorrono gli effetti della citata sentenza). Il Ministero dell`interno, con la circolare 4 febbraio 2005 precisa che quanto disposto dalla Corte si estende anche a tutti i verbali pendenti e per i quali non e` stata ancora effettuata la comunicazione dell`effettivo conducente all`Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. Ne consegue che a tali procedimenti ancora pendenti e ovviamente a tutti gli illeciti amministrativi successivi al 26 gennaio 2005 si applica il procedimento generale stabilito dalla sentenza della Corte. Nella circolare si precisa che per le violazioni che comportino la riduzione dei punti, nei 30 giorni successivi alla notifica del verbale dovranno essere fornite le generalita` del conducente. Se cio` non avviene verra` notificato al proprietario del veicolo (indipendentemente che si tratti di persona fisica o giuridica), un altro verbale relativo all`applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall`art. 180 comma 8 codice della strada (sanzione pecuniaria compresa tra 357 e 1433 euro). La circolare del Ministero, forte anche delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte, ha ritenuto di estendere la suddetta sanzione pecuniaria, prevista dal codice della strada solo per i proprietari persona giuridica, anche alle persone fisiche. Peraltro tale interpretazione estensiva della norma e` assai discutibile e quindi potrebbe formare oggetto di ulteriori ricorsi in sede giudiziaria presso i giudici di pace. Sul problema dei punti detratti prima della sentenza della Corte la soluzione non potra` che essere di tipo legislativo in quanto gli effetti della pronuncia non sono retroattivi.