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Ristrutturazione di immobile locato: condizioni per il diniego del rinnovo contrattuale

14/05/2005 - Ai sensi dell`articolo 28 della Legge 392/1978, alla prima scadenza del contratto di locazione, che per gli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione puo` avere luogo, a seconda dei casi, dopo sei o nove anni, il locatore puo` esercitare la facolta` di diniego del rinnovo soltanto per i motivi e secondo le modalita` previste dal successivo articolo 29. Tra le ipotesi previste dal menzionato articolo 29 della Legge 392 vi e` quella in base alla quale il locatore ha diritto di far valere il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale qualora intenda ``demolire l`immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro``. Come precisa la legge, condizione per l`azione di rilascio e` il possesso da parte del locatore del titolo abilitativo edilizio idoneo a permettere l`intervento sul bene. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione III, ha ribadito nella sentenza del 5 agosto 2004, n. 15018 che ad ogni modo non sara` sufficiente dichiarare che il titolo abilitativo e` in corso di rilascio. Condizione per l`azione di rilascio e`, invece, la produzione di detto documento che puo` avvenire anche nel corso del giudizio d`appello, purche` prima della relativa decisione.