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> FISCALITA'Agevolazioni per l`acquisto dell`abitazione principale - Nuovi chiarimenti ministeriali16/05/2005 - 21/04/2005
Con la Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, l`Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull`applicazione del credito d`imposta sul riacquisto della prima casa e sulla detrazione IRPEF degli interessi passivi sui mutui per l`acquisto dell`abitazione principale.
Credito d`imposta sul riacquisto della prima casa
L`art.7 della legge 448/1998 prevede che, nell`ipotesi di vendita dell`abitazione comprata con le agevolazioni ``prima casa`` (IVA al 4%, o registro al 3%, piu` ipotecarie e catastali in misura fissa) e successivo riacquisto, entro un anno, di un`altra abitazione, compete un credito d`imposta pari all`imposta di registro o dell`IVA pagata all`atto del primo acquisto.
Il credito d`imposta puo` essere fatto valere, o in diminuzione dell`imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto, oppure in sede di dichiarazione dei redditi per il pagamento dell`IRPEF (tale ultima modalita` e` l`unica per quanto attiene agli acquisti di abitazioni cedute da impresa e, come tali, soggetti ad IVA).
In questa ultima ipotesi, il credito d`imposta puo` essere utilizzato, o nella dichiarazione relativa al periodo d`imposta in cui e` stato effettuato il riacquisto, oppure gia` in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al medesimo riacquisto.
Ad esempio, se il nuovo acquisto e` avvenuto nel mese di marzo 2005, il credito d`imposta puo` essere utilizzato gia` in sede di dichiarazione dei redditi 2005 (relativa la 2004), ovvero in sede di presentazione delle dichiarazione dei redditi 2006 (relativa al 2005).
Detraibilita` degli interessi passivi sui mutui
L`art.15 del TUIR 917/1986 prevede la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi dipendenti da mutui stipulati per l`acquisto dell`abitazione principale, per un importo annuale non superiore a 3.615,20 euro.
In tal ambito, l`Agenzia ha chiarito che:
Ø nell`ipotesi in cui l`ammontare del mutuo superi il valore dell`immobile indicato nel rogito, gli interessi passivi non possono essere totalmente detratti. L`agevolazione, infatti, e` limitata (fermo restando il citato limite annuale stabilito dalla norma) all`importo massimo del valore dell`immobile indicato nel rogito a cui si aggiungono gli oneri accessori connessi all`acquisto.
In sostanza, per determinare la parte di interessi, su cui calcolare la detrazione IRPEF, deve essere adottata la seguente formula:
Interessi su cui calcolare la detrazione =
(Costo d`acquisto dell`immobile) X (Interessi pagati)
Capitale dato in mutuo
Ø la detrazione e` ammessa solo se il mutuo e` stipulato per l`acquisto dell`abitazione principale. La motivazione deve risultare dal contratto di mutuo, ovvero dal contratto di acquisto dell`immobile o anche da altra documentazione rilasciata dalla banca su richiesta del contribuente. In caso contrario, il beneficio non compete;
Ø nell`ipotesi di contratto di mutuo misto (acquisto e ristrutturazione), la detrazione degli interessi passivi compete solo se e` espressamente indicato l`importo del mutuo riferibile all`acquisto;
Ø nel caso di acquisto di abitazione oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi decorre dalla data in cui l`immobile e` adibito a dimora abituale del contribuente (tale destinazione, in questo caso particolare, deve avvenire al massimo entro due anni dal rogito, mentre nell`ipotesi normale di acquisto di abitazione, senza che siano effettuati lavori di ristrutturazione, la destinazione a dimora abituale dell`acquirente o dei suoi familiari deve avvenire entro un anno dal rogito).
La destinazione a dimora abituale entro i termini suddetti deve risultare dai registri anagrafici, ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dall`avente diritto all`agevolazione;
Ø la detrazione compete anche per gli oneri accessori al mutuo, intendendosi per tali l`onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l`iscrizione e la cancellazione dell`ipoteca, l`imposta sostitutiva sul capitale prestato (0,25%) e le altre spese che il notaio sostiene per conto del cliente. Viceversa, non rientrano, tra gli oneri accessori, le spese per l`assicurazione dell`immobile per eventi dannosi;
Ø in caso di trasferimento per motivi di lavoro il diritto alla detrazione permane anche se il medesimo immobile venga concesso in locazione a terzi.
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