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Lotta al sommerso nel settore immobiliare - Comunicazione dei dati catastali per l`attivazione delle utenze

16/05/2005 - 24/03/2005 Con il Provvedimento dei Direttori dell`Agenzia delle Entrate e dell`Agenzia del Territorio 16 marzo 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2005) sono stati identificati i dati catastali degli immobili che, stanti le novita` introdotte dalla finanziaria 2005, le aziende erogatrici di energia elettrica, acqua e gas, devono richiedere, dal 1° aprile 2005, ai soggetti che attivano le relative utenze per poi trasmetterli all`Anagrafe tributaria in via telematica. Come noto, nell`ambito delle disposizioni introdotte al fine di contrastare l`evasione nel settore immobiliare, la finanziaria 2005 ha previsto (art.1, comma 332, lett.b, n.2, legge 311/2004), tra l`altro, l`obbligo (ora stabilito dall`art.7, comma 5, D.P.R. 605/1973) delle societa` o enti che somministrano energia elettrica, acqua e gas, di comunicare all`Anagrafe tributaria anche i dati catastali identificativi degli immobili presso cui e` attivata l`utenza (cfr. News ANCE n.8 del 10 gennaio 2005). A tal fine, dal 1° aprile 2005, le medesime societa` o enti erogatori devono richiedere gli elementi catastali degli immobili a tutti i soggetti che richiedono l`attivazione delle utenze (art.1, comma 333, legge 311/2004). In tal ambito, il Provvedimento 16 marzo 2005 ha individuato, in particolare, i seguenti dati catastali: 1. per gli immobili urbani: o il Comune amministrativo e l`indirizzo; o il Comune catastale se non coincide con quello amministrativo; o la sezione urbana, il foglio la particella ed il subalterno 2. per i terreni agricoli e i fabbricati rurali: o il Comune amministrativo; o il Comune catastale, se non coincide con quello amministrativo; o il foglio, la particella ed il subalterno. Quindi, a partire dal 1° aprile 2005, tali dati, rilevabili dalla consultazione degli atti catastali: Ø dovranno essere dichiarati dai soggetti che richiedono l`attivazione delle utenze, al momento della stipulazione del relativo contratto. Per le utenze gia` attivate, invece, le stesse informazioni sull`immobile dovranno essere dichiarate solo in occasione del rinnovo o della modifica dei relativi contratti; Ø devono, poi, essere trasmessi in via telematica all`Anagrafe tributaria da parte delle societa` erogatrici dei servizi. Come si legge nelle ``motivazioni`` del citato Provvedimento, l`obbligo di trasmissione dei dati catastali degli immobili, presso i quali sono attivate le utenze, ha lo scopo di potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali. Cio`, in sostanza, per far emergere attivita` economiche, con particolare riferimento all`applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare.