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> FISCALITA'Benefici fiscali per la locazione di immobili a canone agevolato- Comuni ad alta tensione abitativa16/05/2005 - Si perdono le agevolazioni fiscali previste, ai fini IRPEF, dall`art.8 della legge 431/1998 per le locazioni di abitazioni a canone convenzionato, dal periodo d`imposta in cui interviene la delibera del CIPE che esclude il Comune in cui e` sito l`immobile dall`elenco dei comuni ad alta intensita` abitativa.
Cosi` ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 7 aprile 2005.
Come noto, l`art. 8, comma 1, della legge n. 431/1998 prevede specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini dell`IRPEF che dell`imposta di registro, per i contratti di locazione a canone convenzionato (di cui all`art.2, comma 3, della stessa legge 431/1998) stipulati nei Comuni ad alta intensita` abitativa, il cui elenco viene aggiornato ogni due anni con delibera del CIPE (ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art.8).
In tali casi, e` previsto, infatti, che:
ü il reddito imponibile, ai fini IRPEF, del proprietario e` costituito dal canone di locazione ridotto del 15%, su cui si applica un ulteriore abbattimento del 30% (in sostanza, va dichiarato il canone ridotto del 40,5%);
ü ai fini dell`imposta di registro, la base imponibile e` pari al 70% del canone annuo derivante dalla locazione.
Al riguardo, l`Agenzia si e` espressa in relazione alle conseguenze derivanti dall`eliminazione del Comune dove e` situato l`immobile dall`elenco di quelli ad alta intensita` abitativa, precisando che:
- ai fini dell`agevolazione IRPEF, la sussistenza dei requisiti richiesti dall`art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata in relazione a ciascun periodo di imposta interessato, tenuto conto che la relativa base imponibile si determina annualmente (art. 7, comma 1, del TUIR., D.P.R. 917/1986).
Pertanto, a parere dell`Amministrazione, il proprietario dell`immobile perde i benefici fiscali, sin dal momento in cui interviene la delibera del CIPE, che esclude il Comune dall`elenco, a nulla rilevando la frazione di anno eventualmente decorsa prima dell`intervento della stessa;
- per quanto concerne, invece, l`agevolazione ai fini dell`imposta di registro, la sussistenza dei requisiti richiesti dall`art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata al momento della registrazione del contratto di locazione (art.43, comma 1, lett.h, D.P.R. 131/1986), a nulla rilevando la modalita` di versamento dell`imposta, in un`unica soluzione o annualmente, entro 30 giorni dalla precedente annualita`.
Cio` implica che l`imposta potra` continuare ad applicarsi sul corrispettivo annuale determinato in misura ridotta per tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa, anche dopo l`intervento della delibera del CIPE.
Tuttavia, in caso di rinnovo anche tacito del contratto successivamente a tale delibera, anche ai fini dell`imposta di registro il proprietario non puo` essere ammesso all`agevolazione.
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allegati
Risoluzione n. 44/E del 7 aprile 2005
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