Aree Tematiche

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
MERCATO E IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA
FISCALITA'
ATTUALITA'
COSTRUIRE NEL MONDO
ALTRO

> FISCALITA'

Benefici fiscali per la locazione di immobili a canone agevolato- Comuni ad alta tensione abitativa

16/05/2005 - Si perdono le agevolazioni fiscali previste, ai fini IRPEF, dall`art.8 della legge 431/1998 per le locazioni di abitazioni a canone convenzionato, dal periodo d`imposta in cui interviene la delibera del CIPE che esclude il Comune in cui e` sito l`immobile dall`elenco dei comuni ad alta intensita` abitativa. Cosi` ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 7 aprile 2005. Come noto, l`art. 8, comma 1, della legge n. 431/1998 prevede specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini dell`IRPEF che dell`imposta di registro, per i contratti di locazione a canone convenzionato (di cui all`art.2, comma 3, della stessa legge 431/1998) stipulati nei Comuni ad alta intensita` abitativa, il cui elenco viene aggiornato ogni due anni con delibera del CIPE (ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art.8). In tali casi, e` previsto, infatti, che: ü il reddito imponibile, ai fini IRPEF, del proprietario e` costituito dal canone di locazione ridotto del 15%, su cui si applica un ulteriore abbattimento del 30% (in sostanza, va dichiarato il canone ridotto del 40,5%); ü ai fini dell`imposta di registro, la base imponibile e` pari al 70% del canone annuo derivante dalla locazione. Al riguardo, l`Agenzia si e` espressa in relazione alle conseguenze derivanti dall`eliminazione del Comune dove e` situato l`immobile dall`elenco di quelli ad alta intensita` abitativa, precisando che: - ai fini dell`agevolazione IRPEF, la sussistenza dei requisiti richiesti dall`art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata in relazione a ciascun periodo di imposta interessato, tenuto conto che la relativa base imponibile si determina annualmente (art. 7, comma 1, del TUIR., D.P.R. 917/1986). Pertanto, a parere dell`Amministrazione, il proprietario dell`immobile perde i benefici fiscali, sin dal momento in cui interviene la delibera del CIPE, che esclude il Comune dall`elenco, a nulla rilevando la frazione di anno eventualmente decorsa prima dell`intervento della stessa; - per quanto concerne, invece, l`agevolazione ai fini dell`imposta di registro, la sussistenza dei requisiti richiesti dall`art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata al momento della registrazione del contratto di locazione (art.43, comma 1, lett.h, D.P.R. 131/1986), a nulla rilevando la modalita` di versamento dell`imposta, in un`unica soluzione o annualmente, entro 30 giorni dalla precedente annualita`. Cio` implica che l`imposta potra` continuare ad applicarsi sul corrispettivo annuale determinato in misura ridotta per tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa, anche dopo l`intervento della delibera del CIPE. Tuttavia, in caso di rinnovo anche tacito del contratto successivamente a tale delibera, anche ai fini dell`imposta di registro il proprietario non puo` essere ammesso all`agevolazione. approfondimenti 2005-Rivalutazione delle aree edificabili - Riepilogo delle modalita` applicative alla luce degli ultimi chiarimenti ministeriali Ance 2005-Riqualificazione: per il 36% domande in crescita ad aprile Ance 2005-Sgravi 36%, il Sud sceglie il "nero" Ance allegati Risoluzione n. 44/E del 7 aprile 2005 pdf - 156 Kb