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> FISCALITA'Mutui per l`acquisto dell`abitazione principale - Nuovi chiarimenti ministeriali06/06/2005 - Con la Circolare n. 26/E del 31 maggio 2005, l`Agenzia delle Entrate ha fornito nuove ed ulteriori precisazioni sulla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui per l`acquisto dell`abitazione principale (per un importo annuale non superiore a 3.615,20 euro, art.15 TUIR 917/1986), nella particolare ipotesi in cui l`ammontare del mutuo superi il valore dell`immobile indicato nel rogito.
Al riguardo, con la precedente Circolare n.15/E del 20 aprile 2005 (cfr. News ANCE n.1125 del 21 aprile 2005), l`Amministrazione finanziaria ha gia` avuto modo di precisare che, in questo caso, l`agevolazione deve essere limitata (fermo restando il citato limite annuale stabilito dalla norma) all`importo massimo del valore dell`immobile indicato nel rogito, a cui si aggiungono gli oneri accessori connessi all`acquisto.
Con la Circolare 26/E/2005, l`Agenzia ha ora specificato che, tra gli oneri accessori connessi all`acquisto, rientrano, oltre all`onorario del notaio, anche le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali.
E` stato inoltre chiarito che, nel caso in cui, in periodi d`imposta precedenti, il contribuente abbia calcolato erroneamente la detrazione sull`intero ammontare del mutuo concessogli, di valore superiore rispetto al valore dell`immobile indicato nel rogito, a questi, ai sensi dell`art.10, comma 3 della legge 212/2000 (cd ``Statuto del contribuente``), non viene applicata alcuna sanzione, fermo restando il recupero della maggior imposta dovuta e dei relativi interessi.
In sostanza, l`agevolazione spetta secondo le seguenti modalita`:
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