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IVA - Indennita` per perdita di avviamento

08/06/2005 - L`indennita` per la perdita dell`avviamento, che spetta al locatore a seguito della cessazione del rapporto di locazione avente ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo (per attivita` industriali, artigianali, commerciali, turistici etc.), deve essere assoggettata ad IVA, in quanto costituisce il corrispettivo dell`incremento di valore (avviamento) che il conduttore, riconsegnando il bene, rimette nella disponibilita` del proprietario. Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005, in risposta ad un`istanza di interpello relativa al trattamento da riservare, ai fini dell`IVA, all`indennita` per perdita di avviamento, di cui all`art. 34 della legge 392/1978, che, nel caso specifico, il proprietario doveva corrispondere alla societa` conduttrice dell`immobile, a seguito della cessazione del rapporto di locazione per scadenza del termine contrattuale. In particolare, l`art.34 della legge 392/1978 stabilisce che, in caso di cessazione di un rapporto di locazione avente ad oggetto immobili adibiti ad attivita` industriali, commerciali, artigianali o turistiche (di cui all`art.27, numeri 1 e 2, della stessa legge 392/1978), spetta al locatario un`indennita` pari a 18 mensilita` (21 per le attivita` alberghiere) dell`ultimo canone corrisposto. Cio` a condizione che la cessazione della locazione non avvenga per cause imputabili al conduttore (inadempimento, disdetta o recesso da parte dello stesso) o per procedure concorsuali. Al riguardo, l`Agenzia ha precisato che l`indennita` non e` necessariamente legata ad una funzione risarcitoria, conseguente ad un atto unilaterale del proprietario (locatore) che interrompa anticipatamente il contratto, causando un danno economico al conduttore, ma puo` succedere, come e` nel caso oggetto dell`interpello, che la stessa sia riconosciuta anche nell`ipotesi di ``cessazione naturale`` del rapporto di affitto per decorrenza dei termini. In tale circostanza, non avendo l`indennita` natura risarcitoria, non puo` trovare applicazione l`art.15 del D.P.R. 633/1972 che sancisce l`esclusione dalla base imponibile IVA delle somme dovute a titolo, tra l`altro, di penalita` per ritardi o altre irregolarita` nell`adempimento contrattuale. Al contrario, a parere dell`Agenzia, l`indennita` a cui il conduttore ha diritto, anche in caso di cessazione naturale del rapporto di locazione, costituisce il corrispettivo (sia pure determinato in base alla legge) di quello che la sua attivita` commerciale ha rappresentato in termini di aumento del valore dell`immobile e della potenzialita` dello stesso ad essere utilmente impiegato nell`esercizio dell`attivita` imprenditoriale. Quindi, tale indennita`, qualora corrisposta in seguito alla naturale cessazione della locazione, costituisce il corrispettivo di un`obbligazione che, ai fini IVA, deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi e, quindi, assoggettabile alla medesima imposta, ai sensi dell`art.3 del D.P.R. 633/1972, qualora il conduttore rivesta la qualifica di soggetto passivo.