Aree Tematiche

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
MERCATO E IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA
FISCALITA'
ATTUALITA'
COSTRUIRE NEL MONDO
ALTRO

> FISCALITA'

Terreni, per l’Ici serve l’ok definitivo al prg

02/08/2005 - La Ctr Puglia limita il fisco locale. Serve il via della regione al piano regolatore Ici sui terreni solo col placet L`imposta inapplicabile se manca l`ok regionale I terreni agricoli, anche se inclusi nel piano regolatore generale, non sono soggetti a Ici se lo strumento urbanistico generale e` stato si` adottato dall`ente locale ma non ancora definitivamente approvato dalla giunta regionale. Ad affermare tale conclusione e` la decima sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, nella motivazione della sentenza n. 7/2005, con la quale ha inteso dirimere una controversia in tema di edificabilita` di un terreno agricolo inserito a prg. La questione se e quando un terreno agricolo debba qualificarsi edificabile a tutti gli effetti assume a oggi una valenza non di secondo piano, in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, cui la spinosa vicenda e` stata rimessa dalla sezione tributaria della stessa Corte con l`ordinanza n. 10062/2005, essendo ormai evidente un contrasto giurisprudenziale non piu` latente. Da un lato, le pronunce che sposano la tesi che sia sufficiente l`adozione del prg affinche` il terreno da agricolo passi a edificatorio (ex multis, Cass. un. 13817/2003 e 17513/2002), e dall`altro quelle che invece affermano la necessita` della definitiva approvazione dei menzionati strumenti urbanistici (cfr. Cass. nn. 2416/200 e 21644/2004). Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici tributari pugliesi, il punto nodale della fattispecie e` costituito dall`interpretazione da dare alla lett. b) dell`art. 2 del dlgs n. 504/92, secondo la quale per area fabbricabile si intende l`area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero alle possibilita` effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell`indennita` di espropriazione per pubblica utilita`, il collegio ha condiviso l`orientamento per cui, a terreno da agricolo diventi edificatorio, necessita dell`indispensabile approvazione dello strumento urbanistico. E cio` per una serie di ragioni che lo stesso collegio enuclea molto dettagliatamente. Innanzitutto, l`approvazione del prg da parte della giunta regionale ha il solo scopo di concorrere con l`atto comunale di adozione a «realizzare la fattispecie dell`atto complesso che puo` spiegare i suoi effetti solo quando l`iter procedurale sia stato portato a termine. In piu`, si afferma, il principio di certezza e legalita` immanente nell`ordinamento tributario non consente di anticipare, ai fini fiscali, l`applicazione di disposizioni dettate per la determinazione del valore imponibile di terreni edificabili a suoli che non abbiano ancora assunto tale qualita` in forza di uno strumento urbanistico non ancora approvato. In caso contrario, osserva il collegio, ci si troverebbe di fronte a un`imposta patrimoniale e non a un`imposta sul reddito, prodotta dalla plusvalenza determinata dal passaggio di un terreno da agricolo a edificatorio, in aperta violazione al principio costituzionalmente garantito della capacita` contributiva. E` anche da rilevare, sottolinea il collegio, che quando il legislatore ha voluto dare valore agli strumenti urbanistici non perfezionati, lo ha fatto espressamente, riprendendo a esempio le disposizioni ex art. 8, comma 2 della legge n. 590/1965, che esclude la prelazione agraria quando i terreni siano destinati a utilizzazione edilizia in base a prg anche se non approvato. Tutte queste considerazioni, pertanto, portano all`affermazione che necessita la definitiva approvazione della giunta regionale e non la mera adozione del prg da parte del comune.