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> FISCALITA'Finanziaria 2005-Revisione classamenti catastali- Chiarimenti dell’Agenzia del Territorio22/08/2005 - Con la Circolare n.9 del 1° agosto 2005, l`Agenzia dl Territorio fornisce ulteriori chiarimenti sull`attuazione della disposizione contenuta nel comma 335 dell`art.1 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), in materia di revisione dei classamenti catastali in microzone di pregio.
Come noto (sull`argomento cfr. NEWS ANCE n.008 del 10 gennaio 2005 e n.518 del 22 febbraio 2005 e ), il comma 335 della legge finanziaria 2005 prevede che i Comuni possano richiedere all`Agenzia del Territorio la revisione del classamento delle unita` immobiliari situate in specifiche microzone comunali, nelle quali il rapporto tra il valore di mercato e il corrispondente valore medio catastale, utilizzato ai fini del pagamento dell`ICI, si discosta dal medesimo rapporto, calcolato in relazione a tutte le microzone in cui e` suddiviso il territorio comunale.
Al riguardo, con il Provvedimento del 16 febbraio 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 2005), l`Amministrazione ha gia` specificato che:
ü affinche` un Comune possa procedere alla selezione dell`eventuale microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento, occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno 3 microzone;
ü il Comune deve preventivamente individuare il rapporto per singola microzona tra valore medio di mercato, aggiornato sulla base dei valori dell`Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell`Agenzia del Territorio, e valore medio catastale determinato ai fini del pagamento dell`ICI (valore del rapporto caratteristico per singola microzona). Sulla base dei risultati ottenuti, deve calcolare successivamente l`analogo rapporto per l`insieme delle microzone comunali (valore del rapporto medio);
ü la revisione puo` essere attivata per le microzone in cui il valore del rapporto caratteristico si discosta piu` del 35% dal valore del rapporto medio. I Comuni possono autonomamente assumere un valore percentuale piu` elevato del 35% per selezionare le ``anomalie``, purche` la percentuale adottata non sia inferiore.
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