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IVA - Leasing di abitazioni - Chiarimenti ministeriali

30/08/2005 - Il leasing immobiliare cosiddetto ``traslativo``, ossia finalizzato alla cessione del bene mediante riscatto, e` assimilabile alle operazioni di compravendita di fabbricati. Cio` implica che: · se l`operazione ha per oggetto abitazioni, la societa` che concede le stesse in leasing puo` comunque detrarre l`IVA assolta sull`acquisto delle unita` residenziali (non applicandosi il regime di indetraibilita` previsto dall`art.19 bis1, lett.i, del D.P.R. 633/1972); · sui canoni di leasing e sul prezzo di riscatto finale del fabbricato si applicano le corrispondenti aliquote IVA previste per la cessione dei medesimi immobili (art.16, D.P.R. 633/1972). Cosi` ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.119 del 12 agosto 2005, in risposta ad un interpello presentato da una societa` operante nel settore immobiliare e la cui attivita` consiste, in prevalenza, nell`acquistare, su incarico dei clienti, fabbricati abitativi per poi concederli agli stessi soggetti in locazione finanziaria, con contratti che hanno come fine ultimo la cessione delle unita` tramite l`esercizio del riscatto su opzione del cliente (cosiddetto ``leasing traslativo``, nel quale i canoni si configurano come anticipazioni del prezzo, a differenza di quello ``di godimento``, dove i canoni assumono natura di corrispettivo per l`utilizzo del bene). A parere dell`Agenzia, tale attivita` e` assimilabile a quella di compravendita immobiliare, per cui la societa` che concede le abitazioni in leasing puo` legittimamente detrarre l`IVA corrisposta sull`acquisto delle medesime unita`. In questo caso non opera, infatti, l`art.19 bis1, lett.i, del D.P.R. 633/1972 che stabilisce il regime di indetraibilita` ``oggettiva`` dell`IVA assolta sull`acquisto, locazione o manutenzione di abitazioni, per tutte le imprese, fatta eccezione per quelle che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita` di costruzione o rivendita dei medesimi immobili.