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29/10/2005 - Per i fabbricati sottoposti alla procedura fallimentare la determinazione della base imponibile Ici non e` diversa rispetto agli altri immobili. Secondo la Corte di cassazione (sentenza 20575 del 24 ottobre 2005), il fabbricato che ricade nel fallimento non e` un bene per cui vale un criterio differente per determinare l`imposta. La differenza rispetto agli altri fabbricati e` semplicemente data dal fatto che «sorge l`obbligo della dichiarazione e del pagamento nel momento in cui viene venduto, perche` in quel momento viene a esistenza la somma che serve per far fronte all`imposta». La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso Ici presentata al Comune di Berzo Inferiore, in provincia di Brescia, per l`imposta pagata in piu` relativamente a un complesso immobiliare di categoria D venduto a terzi nell`ambito della procedura concorsuale. Secondo il curatore fallimentare, il tributo doveva essere pagato in base al prezzo di aggiudicazione dell`immobile e non gia`, come era stato calcolato, in base al valore contabile.