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> FISCALITA'

Demolizioni, Iva al 10% se la ricostruzione è fedele

29/01/2007 - Nel corso del convegno organizzato da Italia Oggi nella giornata del 20 gennaio 2007 sulle novita` fiscali della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l`Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni di seguito illustrate, che dovrebbero trovare conferma in una prossima circolare. 1. ``Reverse Charge`` 2. IVA al 10% per gli interventi di demolizione 1. ``Reverse Charge`` Il ``Reverse Charge`` si applica alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nell`ambito di contratti di subappalto da un subappaltatore che svolge, anche se non in via prevalente, attivita` edile rientrante nella sezione F della tabella ATECOFIN 2004. Il meccanismo opera qualora la prestazione sia resa nei confronti di un appaltatore, anch`egli operante nel settore edile. Di contro, l`inversione contabile non opera nel rapporto tra l`appaltatore e il committente, qualunque sia l`attivita` da quest`ultimo svolta. Qualora il committente sia, ad esempio, un`impresa alberghiera o un professionista, il quale abbia appaltato i lavori edili di costruzione o ristrutturazione, in relazione all`edificio in cui svolge l`attivita` (albergo o studio professionale), il meccanismo del ``Reverse Charge`` si applica solo nel caso in cui l`impresa appaltatrice affidi a sua volta i lavori ad un`impresa subappaltatrice, che operi nell`ambito della sezione F. Invece, se il subappaltatore non opera nel quadro della sezione F, ma presta, ad esempio, attivita` di falegnameria (con codice 20.30.2 della sez. D), l`inversione non trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale messa in atto. 2. IVA al 10% per gli interventi di demolizione L`IVA al 10% si applica anche nell`ipotesi di interventi di demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati, purche` trattasi di ricostruzione fedele, senza aumento di volumetria e di sagoma. Seppur non contemplato, tale intervento rientra tra quelli con applicazione dell`IVA al 10%, in quanto l`art. 31, comma 1, lett d) della legge 457/78, nel definire le opere di ristrutturazione edilizia, deve tener conto delle modifiche apportate dall`art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 (Testo Unico dell`Edilizia). Viceversa, non trova mai applicazione l`aliquota IVA del 4% limitata agli interventi di nuova costruzione di abitazioni, non preceduti da demolizione, poiche` l`attivita` di recupero deve presupporre un edificio preesistente.