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> FISCALITA'Immobili di impresa in affitto: vale il credito d’imposta19/05/2007 - Una circolare dell`agenzia delle Entrate sulla locazione degli immobili
L`affitto non cancella il bonus
Il premio sugli investimenti in salvo con effetti retroattivi
Il credito d`imposta per nuovi investimenti spetta anche per gli immobili strumentali dati in affitto, a condizione che siano destinati ad attivita` d`impresa. La locazione di un bene immobile ad un`altra impresa non comporta, percio`, la decadenza dal bonus. Per il mantenimento del vincolo di destinazione alla struttura produttiva, non e` richiesta l`identita` tra l`attivita` di impresa svolta dal locatario e quella esercitata dall`impresa che ha fruito dell`agevolazione. Gli uffici locali delle Entrate dovranno verificare il contenzioso pendente e, ricorrendone i presupposti, abbandonare la lite. Sono questi i chiarimenti forniti dall`agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E di ieri che ha per oggetto il vecchio credito d`imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8, legge 388/2000).
L`effetto retroattivo
L`articolo 7 del decreto legge 203/2005, per il quale la norma del secondo periodo del comma 7 dell`articolo 8 della legge 388/2000 si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, se locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che vengano destinati allo svolgimento di attivita` d`impresa, ha effetto retroattivo. La norma di favore rileva, quindi, anche per gli investimenti fatti e per i contratti di locazione stipulati prima dell`entrata in vigore del decreto legge 203/2005 e, quindi dagli investimenti effettuati dal 14 marzo 2001. L`agevolazione prevista dall`articolo 8 della legge 388/2000, ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati durante il periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre2006.
I requisiti
La norma di favore dispone che, in caso di locazione a terzi degli immobili strumentali per natura oggetto dell`investimento agevolato, il beneficio non viene meno purche` sussistano queste condizioni:
- che gli immobili costituiscano «un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un`attivita` commerciale»;
- che gli immobili siano destinati all`attivita` d`impresa.
Per l`esatta individuazione del «complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita` commerciale», si deve intendere un insieme di unita` immobiliari che, pur avendo una propria autonomia, mantengono con le altre unita` un collegamento economico-funzionale dovuto alla loro contiguita` o al fatto che tra le singole porzioni di fabbricato sussiste un comune interesse legato sia all`eventuale condivisione di servizi comuni (pulizia, illuminazione, vigilanza), sia al fatto che l`esercizio delle singole attivita` nello stesso complesso crea sinergie ed economie di scopo.
Nella circolare n. 29/E l`Agenzia afferma che le imprese ammesse al beneficio che nel periodo di tutela previsto dalla norma antielusiva dell`articolo 8, comma 7 della legge 388/2000 (mantenimento del bene per il quinquennio), hanno concesso in locazione immobili strumentali, sono escluse dalla ``rideterminazione`` del credito prevista dall`articolo 8, comma 7 della legge 388/2000. Non devono cioe` rifare i calcoli, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni, e, quindi, restituire in tutto o in parte il credito fruito. Ai fini del bonus non ha alcun rilievo il fatto che l`immobile sia stato locato dopo un autonomo utilizzo da parte del locatore. E` irrilevante che, sempre nel corso del quinquennio, cessino gli effetti del contratto di locazione, il bene agevolato rientri nella disponibilita` del locatore e venga direttamente usato nella propria attivita` d`impresa o nuovamente concesso in locazione ad altro imprenditore.
La restituzione
Le Entrate avvertono che non e` necessario che il complesso polifunzionale sia concesso in locazione a una sola impresa. E` legittima anche la locazione separata delle singole unita` immobiliari che fanno parte del piu` ampio complesso, purche` venga mantenuta la destinazione all`attivita` d`impresa. Se, invece, il contratto di locazione del bene e` stato stipulato con un soggetto che non esercita attivita` d`impresa, si realizzano i presupposti per la ``rideterminazione`` del credito, limitatamente al valore del «complesso immobiliare unitario poli- funzionale» proporzionalmente riferibile alla parte locata al soggetto ``non-imprenditore``.
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