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Risparmio energetico: bonus non cumulabili

09/07/2007 - Detrazioni. Opzione tra il 36% e il 55% Il bonus energia non fa il bis Sulla medesima spesa sostenuta per il risparmio energetico non e` possibile cumulare la detrazione del 55% con quella del 36% per la ristrutturazione edilizia. Inoltre, anche se l`intervento per il risparmio energetico viene effettuato in un edificio per il quale sono gia` stati richiesti gli incentivi per la ristrutturazione, e` necessario effettuare tutti gli adempimenti previsti per la nuova detrazione del 55% (articolo 4, decreto ministeriale 19 febbraio 2007). Sono questi i chiarimenti della risoluzione 152/E del 5 luglio 2007, con cui le Entrate hanno anche stabilito che non e` necessario tenere una ``contabilita` separata`` nel caso in cui su uno stesso edificio si eseguono interventi sia per la ristrutturazione che per il risparmio energetico. Sara` sufficiente la conservazione e l`esibizione all`amministrazione finanziaria, in caso di richiesta, delle fatture e delle ricevute dei bonifici effettuati. In uno stesso edificio, quindi, spese diverse potranno essere detratte al 360 al 55% in base alle loro caratteristiche. Ad esempio, i costi per l`installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o quelli per la sostituzione dell`impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di caldaia a condensazione potranno essere detratti al 55%, mentre le altre spese di ristrutturazione che non riguardano il risparmio energetico, come la sostituzione del bagno o della canna fumaria, potranno essere detratte al 36 per cento. La risoluzione esamina il caso di una persona fisica che dal 2004 sta ristrutturando un immobile e che ha gia` effettuato gli adempimenti previsti per la detrazione Irpef del 36% (legge 449/97), compreso l`invio della comunicazione di inizio lavori al Centro di Pescara. Nell`ambito di questi interventi sono previsti, nel 2007, alcuni lavori per ottenere un risparmio energetico (articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/06). L`istante ha chiesto all`Agenzia se per gli interventi e` possibile usufruire della piu` conveniente detrazione del 55%, in alternativa ai benefici fiscali previsti per la ristrutturazione. Per evitare la doppia fruizione del bonus (36% e 55%), l`istante ha proposto di tenere «una contabilita` separata degli interventi sull`immobile». Il contribuente, inoltre, ritiene che non sia necessario effettuare gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007. Il provvedimento richiede, tra l`altro, l`acquisizione dell`asseverazione di un tecnico abilitato e l`invio all`Enea dell`attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Dovrebbero, infatti, essere sufficienti quelli gia` effettuati per la ristrutturazione edilizia. Nella risposta, le Entrate ricordano che secondo il decreto 19 febbraio 2007 le detrazioni del 55% non sono cumulabili «con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali» per gli stessi interventi. La circolare 36/E/07 ha chiarito che questo limite e` circoscritto alle imposte dirette. In particolare, non sono cumulabili le «altre detrazioni d`imposta astrattamente applicabili per i medesimi interventi», cioe` quelle del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Il nuovo bonus del 55% rappresenta una ``specificazione`` della piu` ampia ristrutturazione, che riguarda la muratura dell`edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell`immobile. Per le stesse spese si potra`, quindi, scegliere l`una o l`altra agevolazione, rispettando gli adempimenti previsti.