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> FISCALITA'Recupero: Iva al 10% anche per le società consortili15/10/2007 - Ance
12/10/2007 n.4674
Recupero del patrimonio edilizio
Societa` consortile, aliquota al 10%
L`aliquota Iva del 10%, oggettivamente prevista per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (restauro, risanamento, ristrutturazione), si applica anche nel rapporto interno tra le societa` appaltatrici e la societa` consortile costituita per l`esecuzione dei lavori. Qualora il rapporto con la consortile configuri invece un mandato senza rappresentanza, essa dovra` applicare lo stesso trattamento ricevuto dai fornitori. In ogni caso, l`agevolazione non e` applicabile alle prestazioni professionali del progettista, a meno che siano prive di configurazione autonoma e si inquadrino nel contesto del contratto d`appalto avente per oggetto la progettazione e realizzazione dei lavori.
Lo chiarisce l`Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 287 dell`11/10/2007, sul trattamento applicabile all`appalto integrato concernente la progettazione e l`esecuzione dei lavori di restauro e ristrutturazione di un teatro comunale, aggiudicato a tre imprese e a un professionista. Il contratto e` stato sottoscritto tramite un`Ati alla quale e` stato conferito dagli aggiudicatari un mandato con rappresentanza a gestire i rapporti con l`appaltante. Poiche` due delle tre imprese hanno costituito una societa` consortile affidandole parte dei lavori, e` stato chiesto all`agenzia se l`aliquota del 10% sia applicabile anche in sede di fatturazione dell`esecuzione parziale dei lavori da parte della societa` consortile alle imprese consorziate. L`Agenzia, dopo avere premesso, come detto, che l`aliquota ridotta non e` applicabile alle prestazioni professionali, osserva che per la soluzione del quesito occorre verificare se il rapporto tra consortile e consorziati sia riconducibile a un contratto di mandato senza rappresentanza, ovvero a una piu` generica obbligazione di fare: nel primo caso la consortile applichera` lo stesso trattamento ricevuto dai fornitori; nel secondo, invece, si rende applicabile l`aliquota propria del bene che la consortile va a realizzare (aliquota agevolata del 10%).
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