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> FISCALITA'Compravendite: rettifiche su prove certe e dirette31/10/2007 - Appaiono fondate le perplessita` dell`Ance, che ha deciso di ricorrere alla Commissione europea e alla Corte di giustizia Ue, in relazione alla misura del decreto ``Visco-Bersani``, secondo cui il Fisco puo` rettificare il corrispettivo di cessione degli immobili trasferiti dalle imprese sulla base del valore normale (i cui criteri sono stati stabiliti con provvedimento del direttore dell`agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007).
Se, da un lato, infatti, vanno approvate tutte quelle misure che contrastano l`evasione (non certo immune nel settore immobiliare), dall`altro, non si puo` non essere critici sul metodo adottato. Per l`Iva, e` stato inserito un periodo, all`articolo 54 del Dpr 633/72, in base al quale si stabilisce che «per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s`intende integrata anche se l`esistenza delle operazioni imponibili... sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni».
Va notato che la «prova di cui al precedente periodo», a cui fa riferimento la norma, come giustamente notato dall`Associazione italiana dottori commercialisti, risulta essere quella in base alla quale l`Ufficio puo` procedere alla rettifica qualora l`esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato «risulta in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari... nonche` da altri atti e documenti in suo possesso». Con la conseguenza che la nuova disposizione stabilisce che la prova ``certa e diretta`` - e non la presunzione - per operare la rettifica, risulta essere data dal valore normale dell`immobile. In sostanza, la disposizione si colloca tra le rettifiche di tipo analitico e non tra quelle ``analitico-presuntive``.
Pertanto, oltre ai rilievi contenuti nella denuncia n. 4 dell`Associazione italiana dottori commercialisti in relazione alla incompatibilita` comunitaria delle disposizioni in commento, va osservato che una prova certa e diretta dell`evasione non puo` certo essere data da un valore stimato. Con la conclusione che, essendo il principio cardine dell`Iva quello del corrispettivo dell`operazione (tranne particolari deroghe), se l`Ufficio opera una rettifica analitica e non di tipo induttivo (o di tipo analitico-induttivo), in relazione al trasferimento di un immobile, dovra` effettuarla sulla base di quello che, sulla base di prove certe e dirette, fondatamente risulta essere il corrispettivo dell`operazione e non su un valore presuntivo come quello del valore normale.
Viceversa, per l`imposizione diretta, le modifiche apportate sono state collocate tra le rettifiche analitico-induttive, stabilendo che il valore normale dell`immobile costituisce ex se una presunzione munita dei requisiti di gravita`, precisione e concordanza richiesti dall`articolo 2729 del Codice civile. Al riguardo, occorrera` verificare se tale presunzione sara` in grado di convincere i giudici: in passato, la Cassazione (sentenza 9949/00), ha ritenuto, ad esempio, che le stime operate dall`Ute non risultavano da sole sufficienti per legittimare la rettifica.
Un ultimo appunto va mosso sulla retroattivita`. Per la circolare 10/E del 2007, le nuove norme sull`accertamento Iva e di imposte dirette per i trasferimenti immobiliari sarebbero retroattive in quanto procedimentali, mentre, per la precedente circolare 6/E del 2007, le disposizioni sull`accertamento dell`imposta di registro per i trasferimenti immobiliari, introdotte sempre dalla ``Visco-Bersani`` non sono retroattive in virtu` del principio dell`affidamento.
E` evidente la contraddizione tra i due documenti: il principio dell`affidamento non puo` essere ``settoriale``, ma «e` immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle diverse articolazioni» (Cassazione n. 21513/2006), per cui le nuove disposizioni non possono riguardare, per l`Iva e le dirette, atti avvenuti nei periodi di imposta precedenti a quelli di entrata in vigore delle disposizioni della "Visco Bersani".
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