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Anatocismo Bancario

27/05/2005 - La problematica dell’anatocismo, oggetto dell’odierno incontro studio, è tema che evoca un oramai millenario conflitto culturale. La capitalizzazione periodica degli interessi, allo scopo di renderli a loro volta produttivi di frutti civili, è operazione, sotto il profilo economico, addirittura ovvia, poiché anche gli interessi scaduti rappresentano pur sempre una somma di danaro in ordine alla quale vale la presunzione di reimpiego, che giustifica la decorrenza degli interessi sul capitale. Credito (Istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico bancario - Delega al Governo per l’emanazione di <> - Clausole anatocistiche bancarie illegittime - Generale ed indiscriminata sanatoria per il passato e validazione anticipata per il futuro - Eccesso di delega rispetto ai principi e criteri contenuti nella legge delega nonché nel testo unico bancario - Illegittimità costituzionale. Corte Costituzionale - 20.7/17.10.2000, n. 425/00 - Pres. Mirabelli - Rel. Ruperto - Fidicasa s.r.l. e altro (Avv. Aureli) - Banca Popolare di Ancona s.p.a. (Avv. Maccarone) - Giorgio De Nova e Salvatore Maccarone Banca del Salento s.p.a. (Avv. De Nova, Maccarone) - Gustavo Minervini e Vittorio Gesmundo Banco di Napoli s.p.a. (Avv. Minervini, Gesmundo) - Pres. Cons. Min. (Avv. D’Amato). E’ illegittimo costituzionalmente l’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).