Aree Tematiche

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
MERCATO E IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA
FISCALITA'
ATTUALITA'
COSTRUIRE NEL MONDO
ALTRO

> ALTRO

Aree vincolate

27/05/2005 - OGGETTO: Art. 23 comma 1 L.R. n. 24 del 06/07/98. Circolare in merito alla collaborazione tra Regione ed enti Locali in tema di precisazione e descrizione dei vincoli paesaggistici. Con l’entrata in vigore della L.R. 24/98 e 25/98 la Regione Lazio si impegnata ad approvare entro il 31 Dicembre 1999 il PTPR quale unico Piano Territoriale Paesistico Regionale. Si è considerato infatti che in una nuova fase di pianificazione paesistica, di cui si disciplinano tempi, contenuti e procedure, sia possibile procedere ad una riconsiderazione degli aspetti fisici e morfologici del territorio e del conseguente regime vincolistico. In particolare la legge incentiva la partecipazione attiva degli enti locali, già dalla prima fase di redazione del P.T.P.R., attraverso la presentazione di proposte e osservazioni relative ad una adeguata ed aggiornata valutazione dei dati relativi a regimi, vincolistici presenti sul territorio regionale. Sotto questo profilo l’art. 23 prevede espressamente al comma 1 che "nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali" i Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono presentare alla Regione documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché, la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo. Occorre precisare come tale partecipazione dei Comuni, a differenza dell’ipotesi disciplinata dell’art. 26 3° comma, debba avvenire prima della redazione del P.T.P.R. e sia soggetta ad un termine (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge). Infatti la presentazione da parte dei Comuni di documentate e motivate proposte di precisazione e descrizione dei vincoli paesaggistici è volta a fornire alla Regione, prima della redazione del P.T.P.R., la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui vanno ad incidere ed operare i vincoli paesaggistici. In particolare, la norma si riferisce a due distinte fattispecie: la prima è relativa al caso di precisazione dei perimetri dei vincoli paesaggistici di cui alle leggi 1497/39 e 431/85; in tale ipotesi il Comune può segnalare contrasti tra la perimetrazione e la declaratoria del vincolo imposto ai sensi della legge 1497/1939 o precisare i perimetri dei vincoli "ope legis" ai sensi dell’art. 1 della legge 431/85 secondo l’individuazione normativa di tali beni fornita dal Capo II della L.R. 24/98. Si sottolinea come tale fattispecie possa corrispondere in tutto o in parte a quella prevista dall’art. 26, 3° comma con le differenze che verranno di seguito illustrate. In ogni caso nell’ ipotesi delineata dall’art. 23, 1° comma il contributo presentato dal Comune, oltre essere soggetto ad un preciso termine, assolve alla funzione di fornire alla Regione, prima della redazione del P.T.P.R., delle informazioni aggiornate in merito alla perimetrazione dei vincoli. Nella seconda fattispecie invece rientra "la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo". In questo caso i Comuni sottopongono alla Regione il "merito" del vincolo paesaggistico, ovvero descrivono la situazione di fatto del territorio evidenziando i fenomeni di abusivismo, urbanizzazione, recupero, o particolari emergenze paesaggistiche da tutelare.