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Attestazioni SOA

30/05/2005 - La questione della validità delle attestazioni SOA rilasciate nelle more dell’attuazione dell’art. 8, comma 11-sexies, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei soli requisiti previsti dal DPR 34/2000, è dunque ormai risolta dalla disposizione sopravvenuta che ha integrato l’art. 8, comma 4, lettera g), della legge citata. Poiché la nuova disposizione, in presenza di tali qualificazioni, fa espressamente salva "la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati nel suddetto regolamento" (cioè, quello attuativo dell’art. 8, comma 11-sexies: oggi D.M. 294/2000 e D.M. 420/2001), è certamente auspicabile che le stazioni appaltanti procedano, in occasione di ogni gara o procedura negoziata, ad effettuare detta verifica. Nella medesima prospettiva di una puntuale verifica della effettiva affidabilità e capacità tecnica specifica degli esecutori, sembra inoltre utilizzabile la nuova formulazione dell’art. 8, comma 11-sexies¸ della legge 109/1994 e s.m. (anch’essa introdotta dall’art. 7 della legge 166/2002), che prevede per tutte le stazioni appaltanti la facoltà di individuare, quale ulteriore requisito di qualificazione, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento e precisa che, ai fini della comprova di tale ulteriore requisito, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.