Aree Tematiche

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
MERCATO E IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA
FISCALITA'
ATTUALITA'
COSTRUIRE NEL MONDO
ALTRO

> ALTRO

Canone convenzionato

30/05/2005 - 1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all’interno di ciascuna fascia di priorità, nell’ordine, a favore di: a) coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all’acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato; b) coloro che sono assegnatari compresi nell’area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita; c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita (3). 2. Condizione per l’acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio dell’alloggio avuto in precedente assegnazione. 3. Nel caso di assenza di offerte, le cooperative edilizie e i loro consorzi, iscritte all’albo nazionale di cui all’art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), possono inoltrare richieste di acquisto in rialzo sul prezzo base di vendita. Le cooperative che acquistano sono tenute a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.