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Canone Libero

28/06/2005 - Si ricorda che il “richiamato” 1° comma dell’art. 2 riguarda i contratti a “canone libero”. Senonché tale norma è alquanto articolata e prevede non solo una durata minima inderogabile, ma anche l’obbligatoria protrazione per un ulteriore periodo, salvo diniego per motivi espressamente stabiliti, e la possibilità di determinare un canone libero rimesso alla piena autonomia delle parti. Ora è indubbio che alle «rinnovazioni tacite» continuerà ad applicarsi il contenuto economico delle «precedenti pattuizioni» e non può essere applicato un corrispettivo diverso da quello precedente perché una eventuale modifica di tale elemento può essere stabilita solo per concorde volontà delle parti e, quindi, con la stipula di un contratto nuovo secondo le modalità della nuova legge. È stato però ritenuto che per effetto del richiamo al contenuto libero dei contratti e della contestuale abrogazione dell’art. 79, legge n. 392/1978, DAL MOMENTO DELLA RINNOVAZIONE TACITA le clausole contenute nei vecchi contratti, PRIMA NULLE perché in contrasto con il citato art. 79, divengano valide e vincolanti per il conduttore. Rimane poi il problema della durata dei contratti sorti per rinnovazione tacita e della loro forma stante il principio della forma scritta ad substantiam introdotto dalla L. n. 431/1998 per le locazioni ad uso abitativo stipulate dopo la sua entrata in vigore. Secondo alcuni autori (dr. Marcello Sinisi, Giudice Unico del Tribunale di Napoli che condivide la interpretazione dei dott. Francesco e Gabriele De Paola pubblicata da Il Sole 24 Ore) il «rinvio al comma 1 dell’art. 2 sia da intendersi come limitato o parziale e comporti, quindi, in caso di mancato inoltro della disdetta, non una durata di quattro anni più quattro ma solo di quattro anni con obbligo di tempestiva disdetta alla nuova scadenza». Suffragherebbe tale tesi, a parere del dr. Sinisi, la considerazione che «nel caso di specie, si è in presenza di rapporti locativi che PROSEGUONO in forza del mancato invio della disdetta e, quindi, di un rinnovo tacito automaticamente previsto dalla legge e non di una nuova locazione instaurata tacitamente o per facta concludentia» (Cass. sent. n. 2502 del 1970 e sent. n. 3181 del 1981, ecc., che avrebbero sempre tenuto distinte le ipotesi della rinnovazione tacita conseguente alla mancata disdetta nel termine che dà luogo alla continuazione del rapporto originario e quella in cui la rinnovazione tacita si attua in virtù della volontà delle parti MANIFESTATA TACITAMENTE mediante comportamenti concludenti). Tale interpretazione, anche se motivata e suggestiva, non convinse la maggioranza della dottrina che, richiamandosi alla interpretazione letterale della norma, HA EVIDENZIATO che, se fosse vera la tesi della rinnovazione tacita solo quadriennale, non vi sarebbe stato bisogno del comma 6° e del richiamo alla disciplina dei “nuovi contratti liberi”, perché tale durata sarebbe stata automatica conseguenza del disposto dell’art. 14, 5° comma, che ha chiarito l’applicabilità della precedente normativa ai contratti in corso e quindi anche degli artt. 1 e 3 della legge 392/78.