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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

29/06/2005 - "Apprendo con grande soddisfazione che finalmente la Corte di Giustizia della Comunità europea si sia espressa su di una materia delicata come quella dei criteri di aggiudicazione degli appalti nei lavori pubblici. Invero, i giudici europei, interpretando autenticamente la direttiva comunitaria 93/37 trasposta nel nostro ordinamento con la legge quadro 10911994, hanno ritenuto che, per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, vada sempre consentita all’Amministrazione la possibilità di aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa". La sentenza della Corte di Giustizia è immediatamente esecutiva ed il criterio in essa enunciato non necessita di recepimento da parte del legislatore nazionale. Sì radica, così, in capo all’Amministrazione un potere discrezionale in base al quale, per gli appalti sopra la soglia europea ( 5,923 milioni di euro), ogni stazione appaltante potrà affidare un pubblico incanto ( o una licitazione privata) anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , in modo da valutare opportunamente le offerte pervenute sulla base di parametri diversi quali il termine di esecuzione, il costo di utilizzo la redditività, il valore tecnico e certamente il prezzo. La libera scelta tra il prezzo più basso e l’offerta più vantaggiosa costituisce attuazione del principio della libera concorrenza. Ridurre il margine di discrezionalità, rectius obbligare l’Amministrazione, ad una mera analisi dei prezzi delle imprese offerenti, come imposto dall’ art.. 21, primo comma, della legge 109/1994, costituisce un ostacolo alla selezione della migliore offerta possibile in palese contrasto con la normativa comunitaria. Il legislatore nazionale, con l’emanazione della L. 109/1994, ha inteso arginare il fenomeno della corruzione in un settore particolarmente delicato quale quello dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, eliminando ogni margine di discrezionalità dell’amministrazione nell’aggiudicazione dell’appalto. Vi è, però, da osservare che la previsione legislativa di vincolare la stazione appaltante ad un unico criterio di aggiudicazione, in caso di licitazioni private e pubblici incanti, suscita comunque, perplessità almeno per due ordini di ragioni.