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Imposta sulle successioni e donazioni

02/07/2005 - Successioni L’abolizione dell’imposta Sui beni caduti in successione non è più dovuta l’imposta sulle successioni, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari. Tuttavia, per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario, restano ancora dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. Queste imposte, quindi, andranno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. L’importo minimo da versare è - in ogni caso - di 129,11 euro per ogni tributo. Quando va presentata la dichiarazione La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici). Spetta, infatti, agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro dodici mesi dal decesso (art. 39, comma 14-sexies, L. 326/2003), all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima è sconosciuta va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, sito in Roma, via Canton n. 20, CAP 00144. Donazioni L’imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione entro 20 o 60 giorni dalla data, a seconda che l’atto sia stato formato (firmato o redatto) in Italia o all’estero. Tuttavia a differenza delle successioni le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni

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