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> ALTROLocazione con patto di futura vendita02/07/2005 - IL DIRITTO DI ABITAZIONE
È opportuno ricordare che è un "diritto reale di abitazione" quello spettante al coniuge superstite (così come previsto dall’articolo 540 del codice civile) ed al coniuge separato concezionalmente o per sentenza. Inoltre, rientra nella nozione di "diritto reale di abitazione" quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli (anche se in via provvisoria) e quello dell’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
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