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> ALTROPiani di sicurezza sostitutivi15/11/2005 - E’ in vigore dal 5 settembre 2003 il testo del decreto sui piani di sicurezza nei cantieri edili.
Il decreto come noto è stato disposto dal governo in base alle deleghe previste dall’art. 31 della L. 109/94 "Merloni", nonché dall’art. 22 del D.Lgs. 528/99, e di conseguenza si applica a tutto il settore edile, sia pubblico che privato.
Il decreto prevede la specificità del nuovo Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che deve essere riferito ai singoli cantieri, e di cui sono previste le modalità di aggiornamento in fase esecutiva. Nel PSC diviene obbligatoria la redazione dei cronoprogrammi e del layout di cantiere, di fatto da ritenersi vincolanti (anche se aggiornabili); fino a settembre 2003, infatti, pur esistendo la prassi di redigere il diagramma delle fasi di lavoro ed accompagnare il piano con un elaborato planimetrico, tutto questo aveva un valore puramente indicativo.
Sono definiti i requisiti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza e diviene così indispensabile l’identificazione di tutti i lavoratori con i rispettivi ruoli. E’ anche obbligatorio produrre una serie di altri documenti ed informazioni relative a macchine, attrezzature, ed attività svolte ai sensi del D.Lgs. 626/94. Tali obblighi sono particolarmente importanti: se confermati e rispettati permetteranno ai coordinatori in fase esecutiva di esercitare con più tranquillità e sicurezza il proprio compito, e consentiranno l’utlizzo di parametri obiettivi nell’accettazione dei POS.
Il Piano di Sicurezza Sostitutivo infine viene previsto solo nel settore pubblico e deve avere i contenuti del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza: si configura quindi un forte impegno tecnico, al quale gli appaltatori dovranno fare fronte con risorse professionali interne o esterne. La redazione del PSS viene considerata a cura dell’appaltatore o del concessionario.
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