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> ALTROCompravendita immobiliare: nessun diritto di recesso23/11/2005 - Secondo una norma sulla «vendita porta a porta» del 1985, il consumatore, in linea di principio, dispone di sette giorni per recedere da un contratto concluso nel contesto di un’operazione di vendita a domicilio. Il commerciante ha l’opbbligo di avvisare il consumatore sul diritto di recesso. Due giudici tedeschi, il Landgericht Bochum e lo Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema, hanno sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione di tale direttiva. I due giudici sono stati coinvolti in controversie tra investitori immobiliari e banche, relative ad investimenti i cui accordi venivano stipulati in sede di vendita a domicilio. Gli investimenti consistono in un contratto di acquisto di un bene immobile, concluso con una società immobiliare, e in un contratto di mutuo, concluso con la banca, che serve al finanziamento dell’acquisto.
Tali investimenti sono stati proposti ai consumatori durante una visita, al loro domicilio, di un agente della società immobiliare ovvero di un intermediario. La Corte di giustizia (sentenze nelle cause C-350/03 e C-229/04) ha rilevato, anzitutto, che la direttiva non conferisce al consumatore il diritto di recedere da un contratto di compravendita immobiliare. Infatti, la legge mira a tutelare il consumatore dai rischi connessi alla conclusione di un contratto ma esclude espressamente ed inequivocabilmente dalla propria sfera di applicazione i contratti di compravendita immobiliare. La direttiva, peraltro, non rappresenta un limite per le norme nazionali che prevedano, quale unica conseguenza del recesso dal contratto di mutuo, l’annullamento del contratto stesso, anche ove si tratti di investimenti finanziari per i quali il mutuo non sarebbe stato concesso senza l’acquisto dell’immobile. Tuttavia, la Corte di giustizia ha affermato che nei casi in cui il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso dal contratto di mutuo, spetta alla banca sopportare i rischi inerenti agli investimenti.
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