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Conferenza dei servizi

23/11/2005 - È lo strumento con cui si assumono in un unico spazio tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta delle varie amministrazioni coinvolte in un procedimento. Le innovazioni in questo campo sono molte e vanno nel senso della semplificazione e della snellezza della burocrazia ad essa legata. La prima è l’aumento del termine (da 15 a 30 giorni) trascorso il quale l’amministrazione che deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, deve indire la conferenza dei servizi. La conferenza può essere indetta anche quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi può essere convocata dal concedente, ma anche dal concessionario con il consenso del concedente. Quando la conferenza è convocata su richiesta del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. Questa legge integra la disciplina precedente.