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> ALTROLicenziamenti fine cantiere e fine fase lavorativa30/11/2005 - Nella nozione di "fine lavoro nelle costruzioni edili" rientra anche l’esaurimento di una fase dei lavori, in conseguenza del quale possono essere licenziati i dipendenti che siano stati addetti solo a tale fase, qualora sia impossibile il loro impiego in altre mansioni (Cass. 22/6/00, n. 8506). Esiste una norma che rende possibile il licenziamento per fine cantiere o per fine fase lavorativa per la quale non si applica la disciplina dei licenziamenti collettivi bensì quella dell’art. 3 L. 15/7/66 n. 604, licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, con conseguente onere per il datore di lavoro di fornire la prova di non potere impiegare i dipendenti licenziati in altra attività (c.d. onere di repêchage) (Cass. sez. lav. 1 febbraio 2000 n. 1117).
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