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> ALTROMateriali da scavo30/11/2005 - Con l’entrata in vigore del c.d. decreto Ronchi, i rifiuti inerti ottenuti da demolizione, costruzione e quelli pericolosi che derivano da attività di scavo vengono considerati( art.7 comma 3 ) rifiuti speciali; tuttavia l’art. 8 prevede l’esclusione dalla legislazione in merito ai rifiuti per i materiali non pericolosi che derivano da escavazione. Pertanto le terre da scavo venivano escluse dalla normativa rifiuti. Tale eliminazione fu contestata dalla Commissione Europea, che obbligò il legislatore Italiano ad emanare il Dlgs 389/97, che, con l’art.1, abrogava la parte in questione dell’art.8 del Dlgs 22/97; le terre e rocce da scavo tornarono così ad essere assoggettate alla normativa sui rifiuti.
Con la c.d. “Legge Lunardi” infine si stabilisce che terre e rocce provenienti da scavo, se sono destinate a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche se destinati a differenti cicli di produzione industriale, quindi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato, sono escluse dalla normativa rifiuti anche se contaminate da sostanze pericolose, ma la composizione media dell’intera massa non deve presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti riferibili all’intera massa riutilizzata magari anche se sottoposta a miscelazione con altre tipologie o terre incontaminate.
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