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Opere aeroportuali: limitazioni

30/11/2005 - La legge 58 del 4 febbraio 1963 istituisce le limitazioni in materia di opere aeroportuali. Dichiara infatti che “ le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni” č sottoposta a limitazioni in caso si trovi in “ vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile”.