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Sospensione dei lavori e termini di esecuzione

01/12/2005 - “In tema di appalto di opere pubbliche, la "ratio", ed il conseguente limite di applicabilità, dell’art. 16 r.d. 25 maggio 1895 n. 350, il quale prevede che della ripresa dei lavori dopo la disposta sospensione debba essere compilato apposito processo verbale, risiede nell’esigenza di certezza in ordine al computo dei termini di esecuzione delle opere; ne consegue che la mancata redazione di detto verbale non fa venir meno l’onere, la cui osservanza è stabilita a pena di decadenza, di iscrizione tempestiva delle riserve da parte dell’appaltatore che intenda far valere nei confronti dell’amministrazione il diritto ai maggiori compensi o alla reintegrazione dei pregiudizi derivanti dalla sospensione, avendo quest’ultimo comunque la possibilità di esplicare dette riserve nel registro di contabilità” (Corte Cass., Sezione I, 2 ottobre 2001, n. 12203, Soc. Alsco Constral c. Az. Energetica consorziale e altro, Giust. civ. Mass. 2001, 1710).