Aree Tematiche

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
MERCATO E IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA
FISCALITA'
ATTUALITA'
COSTRUIRE NEL MONDO
ALTRO

> LAVORI PUBBLICI

Progettazione, le nuove regole della Comunitaria 2004

16/05/2005 - 16/05/2005 La Comunitaria 2004 pone fine all`affidamento fiduciario per le commesse fino a 100mila euro Ai progettisti incarichi trasparenti La nuova disciplina risponde alle contestazioni Ue contro la discrezionalita` delle amministrazioni Effetti rilevanti dalla Comunitaria 2004 sull`attivita` dei professionisti nel campo delle opere pubbliche. La legge 18 aprile 2005, n. 62, ha infatti dettato nuove regole per l`affidamento degli incarichi di importo minore relativi alla progettazione, direzione lavori e verifica dei progetti, cancellando il principio dell`affidamento fiduciario. Secondo la normativa previgente, per gli incarichi di importo inferiore a 100mila euro le stazioni appaltanti potevano concludere contratti con soggetti di loro fiducia, con il solo limite dell`obbligo di verificare l`esperienza e le capacita` professionali dei professionisti prescelti e di fornire motivazione della scelta effettuata. La previsione della legge quadro sui lavori pubblici era stata contestata dalla Commissione Ue, che aveva rilevato come il concetto di affidamento fiduciario dovesse ritenersi in contrasto con i principi generali del diritto comunitario di trasparenza e concorrenzialita`. Per superare le obiezioni, il legislatore ha quindi eliminato l`esplicito riferimento al carattere fiduciario dell`affidamento e ha invece imposto che esso avvenga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza. Si tratta dei principi generali di diritto comunitario il cui rispetto, secondo l`interpretazione che ne e` stata data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, implica una serie di conseguenze. In sintesi, tali principi comportano che: - il committente riconosca le specifiche tecniche, i titoli e i certificati vigenti in Paesi Ue diversi da quello dell`ente committente (non discriminazione); - pur potendo scegliere la procedura di aggiudicazione ritenuta piu` adeguata, individui criteri di scelta obiettivi e assicuri il rispetto delle regole procedurali inizialmente stabilite (parita` di trattamento); - stabilisca requisiti di qualificazione proporzionati rispetto all`oggetto dell`affidamento (proporzionalita`); - renda nota la propria intenzione di affidare l`incarico attraverso appropriati mezzi di pubblicita` (trasparenza). Il rispetto di questi principi costituisce un obiettivo vincolo all`azione dell`amministrazione, che ne limita sensibilmente il margine di discrezionalita` nell`affidamento dell`incarico. E` indubbio, infatti, che il rispetto di tali principi comporta un livello di ``procedimentalizzazione`` dell`attivita` della stazione appaltante nell`affidamento dell`incarico sicuramente piu` elevato di quello richiesto dal semplice obbligo di motivare adeguatamente la scelta effettuata. Se questo e` vero, e` altrettanto evidente che il rinvio ai ``principi`` lascia comunque un sensibile margine di discrezionalita` ai comportamenti concreti delle stazioni appaltanti. Occorrera` presumibilmente attendere le prime interpretazioni giurisprudenziali per capire se - e fino a che punto - l`innovazione legislativa abbia effettivamente compresso ogni liberta` di scelta delle stazioni appaltanti o se, anche nella nuova formulazione della norma, queste ultime mantengano un significativo grado di discrezionalita` in fase di scelta del professionista. Resta infine da capire se, in caso di mancato rispetto di tali principi, il giudice competente a conoscere delle eventuali censure sollevate nei confronti della stazione appaltante sia il giudice amministrativo o quello ordinario. Di recente, il Consiglio di Stato (sezione V, n. 7554/2004), in caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e quindi non oggetto di specifica regolamentazione da parte delle direttive, ha ritenuto di negare la propria competenza. Cio` sul presupposto che, in base all`attuale riparto giurisdizionale, essa sussisterebbe solo nel caso in cui la stazione appaltante sia tenuta ad applicare specifiche norme di recepimento di direttive Ue e non semplicemente i principi generali di diritto comunitario. Le novita` La disciplina in vigore da giovedi` scorso - Stop agli incarichi fiduciari. La legge 62/05, in vigore dal 12 maggio, stabilisce che, per l`affidamento degli incarichi di progettazione o di direzione lavori di importo inferiore a 100mila euro, le stazioni appaltanti devono procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza - Affidamento diretto. Qualora il valore della progettazione e della direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria, l`affidamento diretto e consentito solo ove sia previsto dal bando di gara della progettazione - Le verifiche. I principi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza valgono anche per gli incarichi di verifica di importo inferiore alla soglia comunitaria Roberto Mangani Il Sole 24 Ore