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> LAVORI PUBBLICIAppalti misti: chiarimenti dell’Authority sulle regole24/07/2005 - Con la determinazione n. 3 del 6 aprile 2005, l`Autorita` per la Vigilanza sui Lavori pubblici fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina degli appalti misti e dei requisiti di qualificazione richiesti per tali tipologie contrattuali.
Al riguardo, l`Autorita` osserva che, stante la natura mista delle prestazioni (lavori, servizi, forniture) oggetto di tali contratti, ciascuna ascrivibile a settori sottoposti a differenti discipline pubblicistiche, il primo problema da affrontare concerne l`individuazione della normativa ad essi applicabile.
Su tale profilo, l`Organismo di vigilanza passa in rassegna le principali disposizioni normative, comunitarie e nazionali, che, nel tempo, hanno inteso fornire un criterio di individuazione in tal senso, sino alla modifica, contenuta dalla legge Comunitaria 2004, con cui il legislatore nazionale, - anche in riposta alle osservazioni della Commissioni europea nella procedura di infrazione n. 2001/2182, avviata sulla legge n. 166/2002,- ha definitivamente provveduto ad adeguare alle direttive comunitarie l`art. 2, comma 1 della legge n. 109/94.
Quest`ultima norma, infatti, nella versione anteriore alla Comunitaria, prevedeva che l`individuazione della disciplina applicabile ai contratti misti comprendenti lavori pubblici dovesse essere effettuata sulla base del criterio della prevalenza economica di una prestazione rispetto all`altra, indipendentemente dal suo carattere principale ovvero accessorio in ordine all`oggetto contrattuale.
A seguito delle modifiche apportate dalla citata legge Comunitaria, si e` invece stabilito che il criterio della prevalenza economica non trova applicazione ogni qualvolta i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all`oggetto principale del contratto.
Circa il concetto di accessorieta`, peraltro, nella determinazione si fa riferimento alla nozione che emerge dall`ultima Direttiva unificata n. 18/2004/CE - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - in cui, al X considerando, si afferma che sono accessori rispetto all`oggetto principale del contratto i lavori che ``costituiscono solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio``.
Cio` premesso, l`Autorita` conclude che attualmente, alla luce della modifica normativa introdotta con la legge Comunitaria, negli affidamenti misti, la normativa sui lavori pubblici trovi applicazione sia nei casi in cui la prestazione di lavori assuma rilievo - funzionale - prevalente e risulti di importo superiore al 50% del valore complessivo del contratto; sia, per converso, nelle ipotesi in cui, pur in presenza di servizi o forniture di valore economico prevalente, il risultato principale che l`amministrazione pubblica intende conseguire e` la realizzazione dell`opera pubblica.
Quanto poi al problema concernente i requisiti di qualificazione richiesti in caso di affidamenti misti, l`Autorita` richiama anzitutto l`art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m. ( in virtu` del quale ``... tutti i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ...``) nonche` il successivo comma 11-septies (che dispone che ``nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche` accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo``).
In particolare, quest`ultima norma - introdotta dalla legge 1 agosto 2002 n. 166 - ha stabilito che nei contratti di forniture e servizi, i lavori, ancorche` accessori e di rilievo economico inferiore al 50 % del valore complessivo dell`appalto, devono essere svolti esclusivamente da soggetti qualificati.
Muovendo da tali disposizioni, l`Autorita` afferma che, per quanto concerne il profilo della qualificazione, le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 34/2000 si applicano ogni qualvolta l`appalto misto comprenda l`esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall`accessorieta` degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture, e fatta salva, per il resto, l`applicazione della normativa relativa alla tipologia alla quale il contratto e` riconducibile
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