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Art. 1, comma 550 legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), contenente la disciplina delle variazioni di prezzo relative ai materiali da costruzione

16/05/2005 - 01/03/2005 Il primo gennaio del 2005 e` entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge Finanziaria 2005 - che all`articolo 1, comma 550 ha introdotto nell`ambito dei lavori pubblici una nuova disciplina in materia di corrispettivo dell`appalto, in caso di variazione del prezzo del materiale da costruzione. Si tratta di una disposizione che aggiunge alcuni commi all`articolo 26 della legge-quadro, concernente la disciplina economica dell`esecuzione dei lavori pubblici e finalizzata ad ovviare, anche per il futuro, ad eventuali anomali aumenti dei prezzi dei materiali impiegati nelle costruzioni. La nuova norma prevede che, nel caso in cui per circostanze eccezionali, si determinino variazioni nel prezzo dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo corrente nell`anno di presentazione dell`offerta, scatti un meccanismo di compensazione del corrispettivo d`appalto, per la parte che eccede il 10% stesso. L`applicazione della norma e` prevista per i lavori contabilizzati a partire dal 2004. Le variazioni di prezzo sono fissate con decreto del Ministero delle Infrastrutture da emanarsi, ogni anno, entro il 30 giugno. Circolare ANCE tra gli argomenti correlati.