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> LAVORI PUBBLICISentenza del Consiglio di Stato n. 564 del 21 febbraio 200516/05/2005 - 06/05/2005
Con la sentenza n. 564 del 21 febbraio 2005, la quarta sezione del Consiglio di Stato torna ad affrontare la questione della legittimazione processuale delle ATI.
In merito, giova preliminarmente ricordare che, nell`ambito della normativa sui lavori pubblici, la rappresentanza processuale - attiva e passiva - delle mandanti nelle liti nei confronti dell`amministrazione appaltante spetta, in via esclusiva, all`impresa capogruppo (art. 96, co. 6. del D.P.R. n. 554/99).
Per quanto concerne la rappresentanza attiva, e`, tuttavia, pacifico che il suddetto principio subisca un temperamento, risultando sempre consentito alle mandanti di agire direttamente in giudizio - e dunque senza il tramite della mandataria - per tutelare i propri interessi.
Se cosi` non fosse, infatti, la regola in esame risulterebbe in palese contrasto con il precetto costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi (art. 24, co. 1, Cost).
Da cio` consegue che, allorche` la mandante non ritenga di agire ex se, deve avvalersi dell`iniziativa processuale della mandataria; ma se ritiene di dover tutelare in via autonoma i propri interessi, certamente puo` farlo.
Cio` premesso, e` in questa direzione che si muove la sentenza in commento, conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso.
Per i giudici di Palazzo Spada, in particolare, nel caso di impugnativa di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste sempre la legittimazione attiva della singola impresa facente parte dell`A.T.I.
A sostegno di tale affermazione, viene, anzitutto, ribadito che il raggruppamento temporaneo d`imprese non istituzionalizza un soggetto giuridico diverso dalle imprese che si aggregano in tale formazione imprenditoriale (in tal senso anche C.d.S., sez IV, 2 lulgio 1985, n. 335)
Inoltre - ad avviso del collegio giudicante - l`impugnazione autonoma, da parte delle singole mandanti, del risultato della gara non fa venir meno il mandato conferito, atteso che ciascuna impresa, gia` associata o ancora da associare, e` titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l`aggiudicazione ( su cui anche C.d.S., Sez. IV, 1° febbraio 1994, n. 83, e sez. IV, 4 settembre 1985, n. 335).
Infine, viene precisato che la possibilita` di un`impugnativa autonoma delle imprese mandanti sussiste sia che il raggruppamento risulti gia` costituito al momento della presentazione dell`offerta, sia che questo debba costituirsi all`esito dell`aggiudicazione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397; Cons. giust. amm. 23 aprile 2001, n. 192; 26 febbraio 2001, n. 111; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 1999, n. 702; sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; sez. IV, 1 febbraio 1994, n. 83; sez. IV, 28 maggio 1988, n. 478).
Cio` in quanto il conferimento del mandato speciale attribuito all`impresa capogruppo conferisce al legale rappresentante di quest`ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell`amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facolta` delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento.
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