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Consiglio di Stato, Sezione V, Sent. n. 341 - 8 febbraio 2005

16/05/2005 - 22/04/2005 I giudici di Palazzo Spada sono stati investiti della questione relativa alla escussione della cauzione provvisoria a seguito della riscontrata irregolarita` contributiva (I.N.P.S) di un`impresa attestata SOA che era risultata aggiudicataria, in via provvisoria, di un appalto di lavori pubblici. La stazione appaltante accertata l`irregolarita` aveva revocato l`assegnazione dell`appalto all`impresa e, contestualmente, aveva escusso la cauzione provvisoria adottando, a suo carico, le sanzioni di cui all`art. 10, comma 1 quater, della Legge n. 109/94. Contro detto provvedimento l`impresa ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto, il quale, con la sentenza n. 1730 del 2003, ha respinto il gravame. L`impresa ha quindi proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, ritenendo applicabili le misure sanzionatorie previste dall`art. 10, comma 1 quater della Legge n. 109/94, unicamente all`ipotesi di accertata mancanza dei requisiti, di ordine speciale, della capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, definiti dall`art. 18 del D.P.R. n. 34/2000, fra i quali non potrebbero essere ricompresi i requisiti di carattere generale di cui all`art. 75 del D.P.R. n. 554/99, tra cui, in particolare, il requisito della regolarita` della posizione contributiva presso l`I.N.P.S.. L`art. 10 della Legge n. 109/94, al comma 1 quater, prescrive che nelle pubbliche gare l`aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria debbano comprovare il possesso dei requisiti di capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e che agli stessi, ove non forniscano la prova richiesta o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le seguenti sanzioni: - esclusione dalla gara; - escussione della cauzione provvisoria; - segnalazione del fatto all`Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici, competente all`applicazione delle previste misure sanzionatorie. Ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, l`art. 10, comma 1 quater, della Legge n. 109/94, operando allorche` non sia comprovato ``il possesso dei requisiti di capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa``, trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ancorche` rientranti tra i requisiti di carattere generale indicati nell`art. 75 del D.P.R. n. 554/99, trattandosi di elementi indicativi d`incapacita` o, quanto meno, di difficolta` economico-finanziaria. La circostanza che l`art. 18 del D.P.R. n. 34/2000, non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacita` economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi non esclude, ad avviso dei giudici amministrativi, che il mancato assolvimento di tali obblighi incida su detta capacita`, in quanto l`elencazione degli elementi in argomento, contenuta nella suddetta norma, non e` tassativa, ma solo indicativa. Inoltre, l`articolo 10, comma 1 quater, della Legge n. 109/94, prescrive l`escussione della cauzione e l`applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprova dei requisiti di capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale. Sulla scorta di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l`escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. Sul punto un orientamento diverso e` stato espresso dall`Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione 30 marzo 2000 n. 15, in cui viene affermato: ``...e` da ritenere che l`esplicito riferimento della norma ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi porti ad escludere - per il principio della tassativita` delle sanzioni - che gli effetti correlati al mancato adempimento possano estendersi anche al caso di carenza dei requisiti di carattere generale. Con riferimento alla mancata comprova dei medesimi, la P.A. puo` procedere alla sola esclusione dalla gara per l`impresa inadempiente, senza l`applicazione alla stessa delle ulteriori sanzioni per tale caso non specificamente disposte...`` L`Ance, in linea con quanto ritenuto dall`Autorita`, ritiene illegittima la sanzione dell`escussione della cauzione, in quanto specificamente prevista per l`ipotesi di mancata comprova dei requisiti di ordine tecnico economico e, quindi, non estensibile all`ipotesi di mancata comprova dei requisiti di ordine generale, quale e` quello della regolarita` contributiva (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 16 settembre 2002 n. 4997). L`estensione relativa all`applicazione della sanzione, operata dal Consiglio di Stato, ad avviso della scrivente Associazione, contrasta con il principio di legalita`, in base al quale le norme sanzionatorie non possono applicarsi al di fuori dei casi e dei tempi in esse considerati (cfr. articolo 1, comma 2 della legge n. 689/81). Pertanto, sulla base del principio sopra evidenziato, il riferimento dell`articolo 10, comma 1 quater della legge n. 109/94 al possesso dei requisiti di capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa puo` essere inteso esclusivamente ai requisiti definiti dall`art. 18 del D.P.R. n. 34/2000, tra cui non figura il requisito della regolarita` contributiva Si aggiunga, inoltre, che la procedura di verifica, prevista dall`articolo 10, comma 1 quater, della Legge n. 109/94, non puo` interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo l`attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, in quanto per esse, l`attestazione stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita` tecnica e finanziaria, cosi` come previsto dall`articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 34/2000 (Aut. Vig. Delib. n. 248 del 22/11/2000). La conseguenza e` che il sistema sanzionatorio, previsto dall`articolo 10, comma 1 quater della Legge n. 109/94, e` inapplicabile per le gare di importo pari o inferiore ai 20.658.276, soglia convenzionale per la classifica VIII (illimitato), per cui ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita` tecnica e finanziaria e` sufficiente, come detto, l`attestato rilasciato da una SOA. Viceversa, per le gare di importo superiore a tale soglia e` necessario da parte dei concorrenti il possesso di una cifra d`affari non inferiore a tre volte l`importo a base di gara (articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 34/2000). Dal momento che il suddetto requisito della cifra di affari non e` attestato da una SOA, l`Ance ritiene che solo la verifica di questo ultimo debba essere effettuata dalla committente sulla base della disciplina prevista dall`articolo 10, comma 1 quater, della Legge n. 109/94. Allo stesso modo, la norma summenzionata trova applicazione, per gli appalti di importo inferiore ai 150.000 euro, per le imprese che partecipino a dette gare qualificandosi in base alla disciplina prevista dall`articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000.