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> LAVORI PUBBLICISentenza del Consiglio di Stato n. 537/2005 in tema di global service16/05/2005 - 24/03/2005
Si ritiene opportuno segnalare la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 537/2005, in materia di attivita` di gestione e manutenzione su beni immobili (c.d. global service).
Come noto, una delle questioni principali attinenti a tale tipologia di contratti concerne la natura giuridica dell`appalto in questione, ed in particolare, nell`ambito del concetto spesso utilizzato di ``manutenzione``, la distinzione intercorrente tra attivita` di manutenzione che concretamente sono qualificabili come servizi e quelle che, invece, costituiscono veri e propri lavori.
Infatti, da un lato, ai sensi dell`art. 2, comma 1 della Legge n. 109/1994, rientrano nella definizione di lavori pubblici anche le ``attivita` di manutenzione di opere ed impianti``; dall`altro, possono costituire oggetto di appalto di servizi anche i ``servizi di manutenzione``, in conformita` a quanto previsto dall`elenco, di cui all`allegato 1 del Decreto Legislativo n. 157/1995 (categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886).
La pronuncia in esame trae origine dall`impugnazione, da parte dell`associazione industriali di Lecce e del Consorzio stabile costruttori, di un bando, pubblicato dalla provincia di Lecce, avente ad oggetto l`affidamento di un appalto di servizi della durata di nove anni, per la gestione e manutenzione di beni immobili di proprieta` della medesima provincia.
Il Tribunale amministrativo regionale competente aveva accolto il ricorso, sulla base della considerazione che le attivita` di manutenzione oggetto dell`affidamento andassero ricondotte nell`ambito dei lavori pubblici e non dei servizi e dovessero, pertanto, essere affidate ai sensi della legge n. 109/1994 e non del decreto legislativo n. 157/1995.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello della sentenza resa in primo grado, conferma la correttezza della decisione dei giudici del T.A.R., affermando sostanzialmente due principi in materia di global service.
In primo luogo, si chiarisce che l`attivita` di manutenzione va ricondotta nell`ambito della categoria giuridica dei lavori, qualora ``l`applicazione dell`opera dell`appaltatore comporti un`attivita` prevalente ed essenziale di modificazione della realta` fisica, con l`utilizzazione, la manipolazione e l`installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale`` (si veda, al riguardo, anche Cons. Stato, sez. V, 4.5.2001, n. 2518; Cons. Stato, sez. VI, 16.12.1998, n. 1680). Trova cosi` conferma il principio generale che, nell`appalto di lavori, il risultato dell`attivita` e` un`opera, frutto di un`attivita` di elaborazione e di trasformazione della materia , mentre nell`appalto di servizi il risultato e` la produzione di un`utilita`, frutto anch`essa del lavoro dell`uomo, ma senza elaborazione o trasformazione della materia.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato precisa che, laddove i lavori costituiscano l`oggetto principale dell`appalto, l`affidamento delle attivita` di manutenzione debba essere effettuato applicando la disciplina relativa ai lavori pubblici, ancorche` gli stessi siano di importo inferiore al 50%. Nel caso di specie, poi, i lavori rappresentano la voce economica prevalente dell`intero appalto, e, pertanto, secondo il ragionamento dei giudici, a maggior ragione deve trovare applicazione la normativa sui lavori pubblici.
In merito a questo secondo aspetto, si fa notare che la posizione del Consiglio di Stato appare in linea con i rilievi sollevati dalla Commissione europea sulla normativa nazionale in tema di appalti misti (art. 2, comma 1 della legge n. 109/1994 e art. 3, comma 3 del d. lgs. n. 157/1995), rilievi tendenti a sancire l`utilizzo esclusivo del criterio del carattere principale o accessorio delle attivita`, piuttosto che il criterio meramente quantitativo prescelto dal legislatore nazionale.
Tuttavia, i giudici sembrano voler sottolineare come, nella realta` concreta, l`attivita` che sia prevalente sul piano quantitativo, molto probabilmente e` anche quella che costituisce l`oggetto principale dell`appalto.
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