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Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 13 gennaio 2005 n. 82

16/05/2005 - 21/01/2005 Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha annullato una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia, che aveva ritenuto ammissibile un`offerta formulata per una gara d`appalto per l`esecuzione di lavori pubblici, pervenuta a mezzo corriere SDA (express courier), mentre nel disciplinare di gara era prescritto che i plichi contenenti le offerte dovessero pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, pena l`esclusione dalla gara. Il giudice di primo grado, sulla base del principio consolidato in giurisprudenza del favor partecipationis, aveva interpretato estensivamente la prescrizione del bando concernente le modalita` di recapito, nel senso di ammettere non solo le offerte pervenute direttamente tramite la societa` pubblica Poste Italiane, ma anche quelle pervenute tramite corriere, dal momento che questo, agendo come pubblico concessionario nell`ambito di un unico sistema di distribuzione della Posta pubblica (artt. 1 e 4 DPR 156/73), costituisce parte integrante di quel servizio postale cui si riferisce la prescrizione del bando. La V Sezione del C.d.S, pur ammettendo il principio del favor partecipationis, ha precisato che questo puo` essere richiamato solo in presenza di regole di gara dubbie, circostanza che non ricorre nella fattispecie concreta, data la chiarezza della clausola inerente la modalita` di presentazione delle offerte. Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa consolidata, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non e` consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse dall`amministrazione nel bando di gara. Orbene, ad avviso del giudice di secondo grado, la prescrizione di servirsi, per la partecipazione alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale, cioe` del piu` tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve l`Amministrazione per la ricezione degli atti, che consente anche, a parita` di condizioni, una piu` ampia partecipazione di concorrenti, non puo` essere ritenuta irrazionale, quando l`amministrazione stabilisce, come e` accaduto nella fattispecie concreta, un termine congruo per la presentazione delle offerte. D`altro canto, la stessa Pubblica Amministrazione non puo` invocare il potere di disapplicazione della lex specialis, in quanto le regole stabilite nel bando di gara e nei documenti ad esso correlati (lettera di invito, capitolati e simili) vincolano rigidamente l`operato dell`Amministrazione appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalita`; e cio` sia per il principio di tutela della par condicio delle imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l`Amministrazione si e` in origine autovincolata. La conseguenza, per i giudici amministrativi, e` che qualora nel bando sia previsto che l`offerta e gli altri documenti debbano pervenire ``esclusivamente`` per posta, l`uso di quell`avverbio deve far ritenere precluse (indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura formale o sostanziale del fine garantistico che si intendeva conseguire con la specifica clausola) la possibilita` e la legittimita` di altre forme di invio, le quali, se adottate, comportano la necessaria esclusione dalla gara del concorrente inadempiente. In conclusione, il Consiglio di Stato ritiene che la prescrizione del bando di gara, che prevede la presentazione dell`offerta esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, accompagnata da un`espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza, non puo` che essere interpretata nel senso che dovevano essere ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite le Poste Italiane S.p.a..