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Codice appalti, varato il "rinvio selettivo"

17/07/2006 - Ance 12/07/2006 n.3143 L`Aula della Camera ha definitivamente approvato il Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173 recante ``proroga di termini per l`emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l`esercizio di deleghe legislative ed in materia di istruzione``. Il provvedimento, che dovra` essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, all`art. 1 octies (in allegato), oltre a prevedere alcune modifiche al Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163/06), dispone anche la sospensione di alcuni punti del Codice stesso che, ad avviso del legislatore meritano una rivisitazione. In particolare, viene rinviata l`entrata in vigore, al 1° febbraio 2007, dei seguenti istituti: a) centrali di committenza e dialogo competitivo, sia nei settori ordinari che speciali (artt. 33, 58); b) accordi quadro, limitatamente ai settori ordinari (art. 59); c) avvalimento, sia nei settori ordinari che speciali, ma limitatamente al comma 10 dell`art. 49; d) procedure negoziate, relative soltanto ai settori ordinari(artt. 56; 57); e) appalto integrato, nelle due forme previste dall`art. 53, comma 2, lettere b) e c), limitatamente ai settori ordinari. Viene peraltro sospeso anche il comma 3 dell`art. 53, che impone alle imprese, allorche` partecipino a gare richiedenti da parte loro attivita` di progettazione, di associare in raggruppamento o comunque, di avvalersi di progettisti in possesso dei requisiti richiesti nel bando. Per quanto concerne i suddetti punti va evidenziato che l`Ance condivide il rinvio di taluni istituti in quanto alcuni di questi (centrali di committenza, dialogo competitivo, accordi quadro) hanno una rilevanza marginale e, comunque, si ritiene necessitino di un piu` ampio periodo di riflessioni prima della loro piena operativita`. Per altri (avvalimento, appalto integrato) il parziale o totale rinvio va ritenuto positivo. In tema di avvalimento, la revisione del predetto comma 10 potrebbe, infatti, costitutire l`occasione per consentire una integrazione legislativa nel senso che la solidarieta` sia disciplinata in modo da ammettere l`adempimento della prestazione principale anche da parte dell`impresa ausiliaria. Circa, poi, la prima ipotesi di appalto integrato (art. 53, comma 2, lett. ``b``), che il Decreto Legilslativo n. 163/06, aveva liberalizzato, in linea di massima non si e` contrari alla sua momentanea sospensione se questa servira` ad una revisione della normativa volta a restringere l`ambito della sua operativita` ad ipotesi particolari, ma non eccessivamente restrittive. Per quanto concerne la seconda ipotesi di appalto integrato (art. 53, comma 2, lett. ``c``) si ritiene che si tratti di un istituto la cui normativa non avrebbe dovuto essere sospesa. E` questa, infatti, una procedura nella quale, in sede di gara, vengono messe a confronto le progettazioni definitive elaborate dai concorrenti che, pertanto, puo` risultare di grande utilita` per le amministrazioni allorche` queste ritengano di avvalersi dell`apporto progettuale delle imprese. Relativamente alle procedure negoziate, la scelta fatta nel Codice degli appalti di recepire pedissequamente le direttive comunitarie non puo` che essere condivisa, mentre suscita perplessita` la sua sospensione. La normativa comunitaria, infatti, non e` certo permissiva, ma condiziona la legittimita` del ricorso alla procedura negoziata alla presenza di specifiche, comprovate condizioni. Alterarne sostanzialmente la portata o, addirittura, sopprimerla determinerebbe di conseguenza una significativa disparita` di trattamento tra le imprese operanti in Italia e quelle operanti negli altri paesi dell`Unione europea. E`, percio`, auspicabile che al termine del periodo di sospensione il Governo reintroduca la normativa comunitaria (artt. 30 e 31 della Direttiva n. 18/04), eventualmente stabilendo ulteriori e piu` rigorose condizioni per l`attuazione delle procedure negoziali. Si precisa, infine che nel periodo transitorio, compreso fra la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06 ed il 31 gennaio 2007, durante il quale sono sospese le citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/06, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni contenute nella Legge Merloni. Invece, nel periodo in cui il Codice ha avuto piena operativita`, vale a dire tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06, le norme del Codice sospese trovano piena applicazione relativamente ai bandi o agli avvisi di gara pubblicati in tale periodo ovvero, nel caso di contratti senza pubblicazioni di bandi di gara relativamente alle procedure i cui inviti sono stati invitati in detto arco di tempo. Infine, si fa presente che l`art.1 octies in argomento, al comma 1, lett. a) abroga (e` da ritenere in modo definitivo) la disposizione di cui all`art. 177, comma 4, lett. f). Quest`ultima concerne le procedure di affidamento delle opere della c.d. Legge Obiettivo e prevede, tra i vari elementi di valutazione del criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, l`elemento consistente nella maggiore quantita` di lavori che il contraente generale affida ad imprese terze nominate in sede di offerta. Tale abrogazione suscita qualche perplessita` perche`, di fatto, disincentiva i contraenti generali ad affidare lavori a terzi con possibile nocumento per le piccole e medie imprenditorie locali.