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> LAVORI PUBBLICIGare: escluso chi non presenta in tempo i requisiti09/07/2007 - Viene escluso il soggetto che non ha presentato i requisiti entro dieci giorni dalla richiesta
Fuori gara senza i documenti
La tutela Ue sulla concorrenza non e` in collisione con le sanzioni
La mancata presentazione dei documenti che attestano il possesso dei requisiti di capacita` tecnico-professionale ed economico-finanziaria a seguito di controllo comporta l`esclusione dalla gara, l`escussione della cauzione e la segnalazione all`Autorita`.
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la decisione n. 3704 del 27 giugno 2007 ha analizzato i profili operativi conseguenti all`esito negativo delle verifiche dei requisiti di partecipazione, effettuate in base a quanto ora previsto dall`articolo 48 del Dlgs 163/2006.
Il dato normativo e` stato costantemente interpretato nel senso che l`esclusione, l`escussione della cauzione e la segnalazione sono conseguenze automatiche della mancata documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti.
Le sanzioni sono doverose e consequenziali rispetto all`atto di esclusione, ma il Consiglio di Stato sottolinea la sussistenza di un orientamento che riconosce autonoma lesivita` ai provvedimenti` di escussione della cauzione e di segnalazione all`Autorita`, indipendentemente dall`impugnazione del provvedimento di espulsione dalla procedura selettiva. Affermando pertanto che e` indiscutibile che l`interesse ad agire possa sussistere nei confronti delle sanzioni ulteriori, ma non avverso il provvedimento di esclusione.
In termini sostanziali, la fattispecie che legittima l`esercizio del potere sanzionatorio da parte della stazione appaltante (la mancata presentazione della documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti di capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) e` suscettibile di sindacato autonomo in relazione ai diversi effetti che produce, e che creano altrettanti rapporti giuridici sostanziali tra amministrazione e cittadino, suscettibili di convertirsi in rapporti processuali indipendenti.
Analizzando in via autonoma i provvedimenti di escussione della cauzione e segnalazione all`Autorita`, il Consiglio di Stato evidenzia la natura perentoria del termine fissato per il controllo a campione. Su questa base l`organo di giustizia amministrativa rileva che la disposizione sul controllo dei requisiti (esistente nell`ordinamento da molti anni e confermata nel Codice dei contratti pubblici) non contrasta con il principio di proporzionalita`, imparzialita` e buon andamento che presidiano l`aggiudicazione di appalti pubblici.
Il meccanismo sanzionatorio non sconta alcun profilo di collisione con le liberta` comunitarie e costituzionali e la tutela della concorrenza, in quanto la circostanza che le sanzioni siano irrogate per il mero inadempimento formale non costituisce un limite alle prestazioni di servizi o allo stabilimento nel territorio nazionale protetti dal diritto comunitario, ne` al diritto di iniziativa economica sancito dall`articolo 41 della Costituzione. Il controllo ex articolo 48 ha caratteristiche e finalita` rispetto alle quali il possesso o meno dei requisiti resta irrilevante, mentre ben puo` rilevare ad altri effetti.
Per porre in discussione la ragionevolezza della norma occorre quindi indicare quali parametri logici o di sistema specifici la scelta di ascrivere tale carico sanzionatorio all`inadempimento formale (che inadempimento resta ed esige una sanzione significativa per realizzare l`effetto virtuoso che la norma si propone) crea condizioni di criticita`. Simile prefigurazione non sussiste, tuttavia, ad avviso del Consiglio di Stato, poiche` la norma non risulta incoerente con i parametri di misurazione del principio di proporzionalita` (idoneita`, necessarieta` e adeguatezza dell`esercizio del potere).
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