Aree Tematiche

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
MERCATO E IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA
FISCALITA'
ATTUALITA'
COSTRUIRE NEL MONDO
ALTRO

> LAVORO E PREVIDENZA

Contributi: non c’è obbligo se si sospende il lavoro

17/06/2006 - Sentenza della Cassazione sulla contribuzione Sulle attivita` edili benefici in vista I datori di lavoro esercenti attivita` edile non sono tenuti al pagamento della contribuzione nell`ipotesi in cui vi sia sospensione consensuale del rapporto di lavoro. E` questa la conclusione della Corte di cassazione, sezione lavoro, con la decisione 1301/06 depositata nelle scorse settimane. L`Inps di Campobasso accertava, a carico di un datore di lavoro esercente attivita` edile, l`omesso pagamento della contribuzione per giornate di lavoro durante le quali, per effetto della sospensione consensuale temporanea del rapporto di lavoro, non vi era stato svolgimento di attivita` lavorativa ne` pagamento della retribuzione. L`istituto previdenziale riteneva violato il disposto di cui all`articolo 29 del dl 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 241 che sancisce l`obbligo, per i datori di lavoro del settore edile, di corrispondere la contribuzione sul minimale settimanale di 40 ore, sulla base dell`assunto che le «assenze concordate tra le parti» non rientrano «nella tipologia di quelle considerate deducibili dal monte ore su cui va commisurata la retribuzione imponibile». Pertanto, recuperava a carico della ditta la contribuzione presunta omessa, con aggravio di sanzioni e interessi. Non basta, perche` l`istituto richiedeva anche la restituzione delle agevolazioni per sgravi contributivi usufruiti dal datore di lavoro. Impugnato il relativo provvedimento, il ricorso veniva rigettato sia dal tribunale sia dalla Corte di appello di Campobasso. La Corte, invece, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha annullato i decreti ingiuntivi. Cio` in funzione del fatto che la situazione all`esame non e` un`ipotesi di esclusione dal prospettato orario normale contrattuale (assenze per malattia, infortuni, scioperi ecc.). Al contrario si tratta di ipotesi affatto diverse che esulano, quindi, dalla elencazione tassativa degli stessi casi di esclusione dal prospettato orario normale contrattuale nelle quali, sia pure temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro, appunto, ne` l`obbligo di prestare lavoro, ne` obbligazione di corrispondere la retribuzione. Nell`ipotesi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, infatti, il lavoratore non ha diritto di ricevere alcuna retribuzione, in dipendenza del rapporto di lavoro, ne` obbligo di prestare la propria opera.