Aree TematicheEDILIZIA PRIVATALAVORI PUBBLICI URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE MERCATO E IMPRESA LAVORO E PREVIDENZA TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA FISCALITA' ATTUALITA' COSTRUIRE NEL MONDO ALTRO |
> LAVORO E PREVIDENZAInps- variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - circolare 94/0611/09/2006 - Si fa seguito alle precedenti News Ance nn. 329/06, 1292/06 e 2643/06, per segnalare il nuovo provvedimento della Banca Centrale Europea che ha variato il tasso di riferimento, con decorrenza dal 9 agosto 2006, al 3%.
L`allegata circolare Inps n. 94/06 rende noto che, in virtu` del suddetto provvedimento, l`interesse di differimento, maggiorato di 6 punti percentuale ai sensi dell`art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96 e` pari al 9% a decorrere dalla data sopra indicata.
Tale modifica, ancora una volta, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
Piu` precisamente:
interessi di dilazione
L`interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 9%, viene applicato alle rateazioni concesse dal 9 agosto 2006.
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.
SANZIONI CIVILI
- Per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure entro l`anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1°ottobre 2000, e` pari all` 8,50% annuo ai sensi della L. 388/00, art. 116, com 8 let. a) e b) secondo periodo;
- Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall`Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l`anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso e` pari al 30% annuo;
- Per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge 388/00, con decorrenza 9 agosto 2006, la sanzione civile e` pari all`8,50% annuo;
- Per le procedure concorsuali il riferimento al ``prime-rate``, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (3%).
La circolare infine ricorda che l`importo dalla sanzione ridotta non potra` mai essere inferiore al limite fissato dalla Legge che e` quello degli interessi legali.
|