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Art. 29, Legge n. 341/95 - Applicazione dello sconto nell`ipotesi di pagamento in forma rateale dell`autoliquidazione 2006/2007

17/08/2007 - L`Inail, con la nota prot. n. 6191 del 2 agosto 2007, ha precisato che, relativamente allo sconto dell`11,50% di cui all`art. 29 della L. n. 341/95, le imprese che hanno optato per la rateizzazione del premio non possono utilizzare tale beneficio in un`unica soluzione, ma devono applicarlo proporzionalmente alle rate che devono essere ancora versate. Al riguardo, si ricorda che l`art. 59, co. 19 della L. n. 449/97 consente alle imprese che ne facciano esplicita richiesta di versare il premio in quattro rate annuali, con scadenze previste il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2007. Diversamente da quanto sostenuto dall`Istituto con una precedente nota del 16 aprile 2004, che aveva chiarito che lo sconto poteva essere applicato recuperando il maggior importo pagato con la seconda rata in scadenza il 16 maggio, ovvero con quella successiva del 16 agosto, l`Inail ha chiarito che le imprese che hanno optato per il pagamento rateale poteranno recuperare il maggior importo pagato con le rate successive, ossia quelle con scadenza 16 maggio, 16 agosto (slittata al 20 agosto, rif. DPCM 14 luglio 2007) e infine 16 novembre. In questo modo, si legge nella nota allegata, per il calcolo dello sconto dovra` essere rielaborata l`autoliquidazione 2006/07, determinando, al netto dello sconto, l`importo del premio dovuto, al quale, successivamente, dovra` essere sottratto il pagamento della rata effettuata il 16 febbraio. L`importo risultante, quindi, dovra` essere diviso in ulteriori tre rate maggiorate degli interessi legali, gia` comunicati con una nota dell`Istituto e oggetto della precedente News Ance n. 940/07. Il chiarimento dell`Inail e` stato necessario poiche` alcune imprese hanno applicato lo sconto in oggetto in un`unica soluzione senza ``spalmarlo`` su tutta la rateizzazione; in questo modo, avverte l`Istituto, il versamento effettuato nel mese di maggio potrebbe essere stato insufficiente, con ripercussioni dirette ai fini del rilascio del Durc.