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> LAVORO E PREVIDENZADocumento unico di regolarita` contributiva - Comitato per la bilateralita`16/05/2005 - 10/05/2005
Si trasmettono le deliberazioni del Comitato per la bilateralita`, costituito ai sensi dell`Avviso Comune del 16 dicembre 2003 (cfr. news 5323 del 17.12.2003) e della Convenzione 15 aprile 2004.
Fanno parte di tale Comitato, oltre all`Ance e alle Organizzazioni sindacali nazionali, anche l`Anaepa-Cgia, l`Anse-Assoedili-Cna, la Fiae-Casartigiani, la Claai, l`Ancpl-Lega, la Federlavoro Cooperative, l`Agci Produzione e Lavoro, l`Aniem-Confapi.
Deliberazione n.1
Si tratta dell`insediamento del Comitato in oggetto che assume i poteri di gestione, indirizzo e controllo della banca dati nazionale di cui all`art. 5 della Convenzione 15 aprile 2004 (cfr. news 1839 del 15.4.2004).
Il Comitato infatti ha, tra l`altro, il compito di definire le regole, i criteri e le modalita` sulla cui base tutte le Casse Edili (sia quelle ``Ance`` che quelle derivanti dalla contrattazione posta in essere dalle altre Organizzazioni datoriali con i Sindacati nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) sono tenute a rilasciare il Documento unico di regolarita` contributiva.
Deliberazione n.2
Viene chiarito che, ai fini dei poteri indicati nella deliberazione n.1, sara` utilizzata la struttura messa a disposizione dalla Commissione nazionale partietica per le Casse Edili (CNCE), alla quale saranno fornite le istruzioni necessarie.
Deliberazione n.3
Tale deliberazione, datata 30 marzo, ma la cui firma si e` completata solo nei giorni scorsi, detta regole per le certificazione di regolarita` contributiva necessarie per una piena omogeneita` di comportamenti sul territorio.
Per quanto riguarda gli altri aspetti contenuti nella deliberazione, si osserva anzitutto che si tratta in sostanza di quanto contenuto nell`allegato 26 al verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Regole quindi che si estendono a tutte le Casse Edili costituite dalle parti firmatarie l`Avviso Comune e la Convenzione citati (punto 7).
Si richiama l`attenzione sul punto 2 della deliberazione: l`impresa e` in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all`ultimo mese per il quale e` scaduto l`obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale e` effettuata la richiesta di certificazione.
Si ricorda in proposito che in forza di quanto disposto dall`accordo nazionale 3 ottobre 2001, a decorrere dal 1 gennaio 2002, gli adempimenti delle imprese di denuncia e versamento alle Casse devono avere periodicita` mensile (cfr. circ. 289 del 9.10.2001).
Qualora in alcuni territori tale regola non fosse ancora applicata, si sollecitano le Associazioni interessate a promuovere incontri con le locali Organizzazioni sindacali al fine di un immediato adeguamento alla regolamentazione nazionale.
I punti 1 e 4 della deliberazione n.3 chiariscono che la posizione di regolarita` contributiva dell`impresa e` verificata, secondo la procedura espressamente indicata, dalla Cassa Edile ove ha sede l`impresa per l`insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
E` anche chiarito, per quanto attiene la certificazione relativa ad un`opera pubblica, che questa debba essere rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato.
Con il punto 2 viene stabilito che condizione per la regolarita` dell`impresa e` che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali di assenza) - non inferiore a quello contrattuale.
I punti 5 e 6 dettano regole procedurali per il rilascio della certificazione.
E` poi da rimarcare quanto contenuto nel punto 9 e cioe` che se l`impresa non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti piu` documenti di regolarita` contributiva nell`ambito dello stesso lavoro, in previsione di piu` DIA o permessi di costruire in variante.
Per le imprese di nuova costituzione e` sufficiente la presentazione della denuncia di iscrizione alla Cassa Edile, oltre a quella Inail e Inps.
La deliberazione in esame contiene infine l`indicazione secondo cui il Durc ha validita` trimestrale, anche se il tema della durata del documento necessita del parere dell`Ufficio legislativo del Ministero del lavoro che, informalmente, ha espresso perplessita` su tale indicazione.
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