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> LAVORO E PREVIDENZAMinistero del lavoro e delle politiche sociali - Risposta ad interpello 12 aprile 2005, Prot.n.391 - Assunzione agevolata per sostituzione di maternita` anche di lavoratore part - time.16/05/2005 - 09/05/2005
Il datore di lavoro con meno di venti dipendenti (si ricorda che tale requisito deve essere posseduto al momento dell`assunzione e nel calcolo rientrano tutti i lavoratori anche dirigenti, esclusi gli apprendisti), che procede alla sostituzione del lavoratore o della lavoratrice assente in funzione del diritto di fornire dei periodi di astensione per maternita`/paternita`, ha diritto ad uno sgravio contributivo pari al 50 per cento per il personale assunto in sostituzione con contratto di lavoro a tempo determinato, cosi` come sancito dall`articolo 4, del D.lgs n. 151/2001.
Il Ministero del lavoro con la allegata risposta a interpello afferma che il predetto sgravio del 50 per cento puo` essere esteso anche all`ipotesi di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale, stante il rispetto dei limiti temporali dell`orario ``comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito``.
Il Ministero del lavoro, pertanto, riprende la posizione espressa dall`Inps in merito a tale argomento degli sgravi contributivi nel proprio messaggio 14 febbraio 2001, n. 28. In tale occasione, infatti, l`Istituto ha affermato che lo sgravio contributivo del 50 per cento, ex art.4, comma 4, del D.lgs n. 151/2001, compete nei casi in cui la somma dell`orario di lavoro dei soggetti assunti in sostituzione di maternita` sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito.
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