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> LAVORO E PREVIDENZABonus pensione - Lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento CIGS - Ulteriori indicazioni Inps16/05/2005 - 10/05/2005
Si fa seguito alla News Ance n. 476/2005, per informare che l`Inps, con l`allegato messaggio n.15728/05, ha diramato nuove indicazioni in merito al posticipo del pensionamento di anzianita` per i lavoratori dipendenti da imprese in CIGS.
Si rammenta che ai sensi dall`art. 1 bis, comma 5, della legge n. 291/2004, in vigore dal 5 dicembre scorso, ai predetti lavoratori non e` consentito, a decorrere da tale data e limitatamente al periodo di CIGS, esercitare la rinuncia all`accredito contributivo.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, l`Istituto ha precisato che qualora l`azienda sia divisa in piu` unita`, la facolta` di richiedere il c.d. ``bonus`` e` sospesa solo per i lavoratori dipendenti delle unita` aziendali ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria e non per tutti i lavoratori dell`impresa nella sua generalita`.
Pertanto, le domande di ``bonus`` presentate dal 5 dicembre 2004 dai lavoratori nel periodo di ammissione dell`impresa o della propria unita` aziendale al trattamento di integrazione salariale straordinaria saranno respinte. I medesimi lavoratori potranno avvalersi della predetta facolta` dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di CIGS.
Nell`ipotesi in cui il lavoratore abbia gia` esercitato la rinuncia all`accredito contributivo entro il 4 dicembre 2004, il diritto al ``bonus`` permane laddove il lavoratore stesso presenti la relativa domanda in data anteriore al periodo di ammissione alla CIGS dell`impresa o dell`unita` aziendale, o abbia presentato la stessa al 4 dicembre 2004.
In entrambi i casi l`erogazione del ``bonus`` resta comunque sospesa per i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore, i quali fruiranno di un accredito figurativo per tale periodo.
Per i lavoratori posti in cassa integrazione ad orario ridotto, l`importo del ``bonus`` sara` ridotto in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione, con accredito figurativo ad integrazione.
Le aziende interessate, ossia quelle che hanno in corso di esame da parte del Ministero del Lavoro una domanda di ammissione alla CIGS o che sono state gia` ammesse con decreto al trattamento di integrazione salariale straordinaria, dovranno trasmettere alla Sede Inps competente il modello LC/cig1 allegato al messaggio in esame.
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