Aree TematicheEDILIZIA PRIVATALAVORI PUBBLICI URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE MERCATO E IMPRESA LAVORO E PREVIDENZA TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA FISCALITA' ATTUALITA' COSTRUIRE NEL MONDO ALTRO |
> LAVORO E PREVIDENZAD.Lgs n. 124/2004 - Protocollo d`Intesa 7 aprile 2005.16/05/2005 - 03/05/2005
Al D.Lgs 29 aprile 2004, n. 124, viene aggiunto un ulteriore tassello per la completa applicazione dello stesso.
Infatti, il Ministero del Lavoro, l`Inps e l`Inail, hanno sottoscritto un protocollo d`intesa per dare attuazione agli artt.10 e 18 del decreto stesso e per realizzare, di fatto, la semplificazione dei rapporti tra le aziende ed i vari organi ispettivi, mediante quattro linee di programma. Tali linee, come si vedra`, verranno realizzate da altrettanti gruppi di lavoro.
Modello unificato del verbale ispettivo
Il comma 4 del citato art. 10, D.Lgs n. 124/2004 prevede che, con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell`economia e delle finanze, e` adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale. Lo scopo del verbale unico e` quello di renderlo utile per tutte le amministrazioni competenti in materia, mediante l`inoltro della copia del medesimo, al fine di evitare duplicazioni di interventi. Cio` realizzerebbe anche quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10 allorche` stabilisce che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo possono essere utilizzati per l`adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
Per dare attuazione a quanto sopra, il protocollo di intesa ha previsto la costituzione appunto di un apposito gruppo di lavoro cui sono chiamati a partecipare rappresentanti del Ministero del Lavoro, Inps e Inail - incaricato di predisporre i contenuti di tale verbale.
Codice di comportamento
Con l`art.2, comma 1, del decreto n. 124 e` stata istituita presso il Ministero del Lavoro una apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita` ispettive svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza in materia di rapporti di lavoro.
Il successivo comma 2, nell`individuare gli ulteriori compiti della predetta Direzione, prevede, tra l`altro, anche quello di assicurare l`esercizio unitario dell`attivita` ispettiva e l`uniformita` di comportamento degli organi di vigilanza. Per realizzare tale finalita`, lo stesso protocollo d`intesa ha previsto la costituzione di un ulteriore gruppo di lavoro incaricato di predisporre un codice di comportamento ad uso comune degli ispettori del lavoro e/o Ministero del lavoro e degli ispettori di vigilanza Inps e Inail. Il nuovo codice ad uso comune conterra` norme di carattere deontologico ed istruzioni operative su procedure e modalita` che gli ispettori dovranno seguire durante l`attivita` di vigilanza.
Non e` dato di sapere, pero`, con quale strumento amministrativo esso sara` adottato e quali potranno essere le sanzioni in caso di accertata violazione al codice stesso e quali potranno essere gli effetti verso i terzi.
Scambio di informazioni
L`art. 10, comma 2, del decreto n. 124 prevede che, per evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti alle attivita` di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i nominativi dei datori di lavoro sottoposti a controllo, immediatamente dopo l`ispezione.
Per realizzare quanto previsto, con il protocollo in esame viene conferito, ad altro gruppo di lavoro, l`individuazione di strumenti e procedure che consentono un maggiore scambio di informazioni utili, appunto, alla pianificazione dell`attivita` di vigilanza nella materia in esame e finalizzati a migliorarne i risultati qualitativi.
Aggiornamento del personale ispettivo
Il protocollo d`intesa interviene, inoltre, sul contenuto dell`art. 18 del decreto stesso, in materia di aggiornamento del personale ispettivo. Viene cosi` stabilita la costituzione di un quarto gruppo di lavoro con il compito di predisporre un programma comune di aggiornamento e di informazione rivolto al personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell`Inps e dell`Inail, prevedendo, come stabilito dallo stesso art.18, l`utilizzo anche di procedure corsuali telematiche. I corsi di aggiornamento dovranno attenersi alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale; organizzazione aziendale; economia industriale e del lavoro; sociologia economica; statistica; comunicazione; utilizzo dei sistemi informativi; metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive.
|