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> LAVORO E PREVIDENZAPermessi ai sensi della legge n. 104/92. Riflessi su gratifica natalizia e ferie16/05/2005 - 05/05/2005
Con la legge 5 febbraio 1992,n. 104, il legislatore ha disciplinato la materia relativa alla tutela e all`inserimento nella vita sociale dei soggetti portatori di handicap.
In armonia con tale finalita`, l`articolo 33 della citata legge prevede alcune specifiche agevolazioni destinate sia ai soggetti portatori di handicap in situazione di gravita` sia a coloro che, in qualita` di genitore, parente o affine, si occupino della loro assistenza.
La norma in parola va posta in correlazione con le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 e nel decreto legislativo n. 151/2001, provvedimenti che, a vario titolo, hanno apportato modifiche al testo originario, abrogandolo in alcune parti dello stesso.
L`articolo 33 del D.lgs n. 151 citato conferma a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita`, accertata ai sensi di legge, il diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
In alternativa a tale prolungamento, gli stessi soggetti sono facoltizzati ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e, successivamente a tale termine, ad usufruire di tre giorni di permesso mensile.
Analogo diritto e` riconosciuto a coloro che assistono una persona con handicap in situazione di gravita`, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
Il comma 6 dello stesso art. 33, infine, prosegue disponendo che questi medesimi permessi possono essere usufruiti, alternativamente, dalla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita`.
Sulla base del combinato disposto dagli articoli 43, comma 2, e 34, comma 5, del D.lgs n. 151 citato, i relativi periodi sono computati nell`anzianita` di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita` o alla gratifica natalizia, salve restando le diverse, piu` favorevoli condizioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione a norma dell`art. 1, comma 2, del medesimo decreto.
Della appena espressa previsione legislativa ha preso atto la prassi amministrativa e applicativa, nonche` lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Questo e` il quadro di riferimento in materia per gli addetti alla funzione del personale nelle aziende; a fronte della concessione dei permessi di che trattasi, la prassi corrente ha infatti normalmente operato la correlativa riduzione delle mensilita` aggiuntive e delle ferie annuali.
Il messaggio Inps 24 marzo 2005, n. 13032
Con l`allegato messaggio dello scorso 24 marzo, l`Inps, prendendo spunto da un parere espresso dal Ministero del lavoro, e facendo seguito al conseguente messaggio della Direzione centrale per le risorse umane dell`Istituto stesso, ha modo di svolgere osservazioni sul trattamento economico e normativo dei permessi di che trattasi.
Il parere del Ministero del lavoro
Investito della richiesta da parte di una associazione di far conoscere quale fosse il proprio attuale orientamento circa l`incidenza dei permessi ex art. 33, legge n. 104/92, sulla tredicesima mensilita` nonche` sulle ferie spettanti ai soggetti interessati, il Ministero del lavoro riparte anzitutto dalla prassi seguita nel passato, consistente nella decurtazione di ferie e tredicesima mensilita` in relazione alla fruizione dei permessi di cui si tratta, riconoscendone la fondatezza proprio sulla base delle disposizioni contenute agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 151 gia` citato.
Soggiunge peraltro che si e` ora in presenza della sopravvenuta entrata in vigore di norme - di origine comunitaria - dalle quali discende l`abrogazione delle norme interne con esse incompatibili e, conseguentemente, la necessaria revisione dell`orientamento sinora seguito.
La novita` normativa intervenuta sarebbe rinvenibile nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (sulle parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), dal quale deriverebbe l`inammissibilita` di eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilita` conseguenti alla fruizione dei permessi in questione; decurtazione che potrebbero, ad avviso del Ministero, configurare specifiche discriminazioni a danno dei disabili o di chi li assiste.
L`articolo 3, comma 1, lett. B) del decreto n. 216, nel definire l`ambito di applicazione del principio della parita` di trattamento, fa espresso riferimento alle ``aree`` delle condizioni di lavoro e della retribuzione. E non pare revocabile in dubbio, argomenta il Ministero, che nella tutela delle condizioni di lavoro rientri a tutti gli effetti l`istituto delle ferie annuali, in relazione alle quali operera` pertanto il principio antidiscriminatorio. La diversa conclusione che ammettesse la riduzione delle ferie, secondo il Ministero, sarebbe oltre tutto in palese contrasto con gli obiettivi di tutela del disabile espressamente perseguiti dalla legge n. 109.
A conclusione non dissimile perviene in ordine alla tredicesima mensilita`; le relative decurtazioni, se operate a carico del lavoratore disabile che abbia fruito dei permessi ex articolo 33, comma 6, costituirebbero discriminazioni dirette per il portatore di handicap; se operate a carico degli altri aventi diritto costituirebbero invece discriminazioni indirette per il disabile che venga da costoro assistito.
Pertanto, in virtu` del principio di parita` di trattamento, a parere del Ministero del lavoro, si impone una revisione dell`orientamento finora seguito; in altre parole, il Ministero ritiene che il principio antiscriminatorio introdotto dal D.lgs n. 216 abbia efficacia abrogativa delle norme relative al trattamento economico e normativo dei permessi di cui trattasi, attesa la loro incompatibilita`.
Le conclusioni dell`Inps
A seguito di tale parere, la Direzione centrale per le risorse umane dell`Inps con un primo messaggio n. 36370 del 10 novembre 2004 ha confermato, relativamente i propri dipendenti, l`esclusione della decurtazione delle ferie e della tredicesima mensilita`. Un tale messaggio, e il parere del Ministero del lavoro in esso richiamato, hanno suscitato dubbi da parte degli operatori, o, quantomeno l`esigenza di conoscere l`orientamento circa il trattamento dei permessi in questione.
Cio` costituisce il motivo della emanazione dell`allegato nuovo messaggio n. 13032 dello scorso 24 marzo, con il quale l`Inps chiarisce che:
a) il tema delle ferie esula dalla propria competenza, in quanto istituto disciplinato dalle singole contrattazioni collettive di categoria;
b) quanto delineato nel messaggio in tema di riconoscimento delle quote di mensilita` aggiuntive e` riferito ai soli lavoratori del settore privato, beneficiari dei permessi ex legge n. 104/92, per i quali e` dovuta la contribuzione di maternita`.
L`Inps conferma l`effettivita` del richiamo operato dall`articolo 33, comma 4, della legge n. 104, all`art. 7 della legge n. 1204 del 1971, ora art. 34, comma 5, del citato D.lgs n. 151; il datore di lavoro non e` pertanto tenuto a corrispondere al lavoratore la quota di tredicesima.
La ragione che giustifica tale mancata corresponsione e` data dal fatto che la quota di tredicesima e gia` ricompresa nell`indennita` erogata dall`Inps; per effetto del rinvio ai cosiddetti permessi per allattamento, sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilita` aggiuntive debbono considerarsi elementi delle retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle indennita` di che trattasi.
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